Art. 2 
 
 
Modifiche al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.
                                 66 
 
  1. Al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 239: 
      1) alla lettera a) del comma 1, dopo la parola: «militare» sono
aggiunte, in fine,  le  seguenti:  «,  classificate,  per  la  Marina
militare, in base alle caratteristiche costruttive  e  d'impiego,  in
navi di prima linea, navi di seconda linea e naviglio specialistico e
collocate nelle categorie e nelle posizioni stabilite con decreto del
Ministro della difesa»; 
    2) al comma 2, la parola: «Marina» e' sostituita dalla  seguente:
«marina»; 
    b) all'articolo 242, comma 1, dopo le parole: «le unita'  che,  »
sono inserite le seguenti: « iscritte con decreto del Ministro  della
difesa nel ruolo del naviglio militare  dello  Stato  all'atto  della
consegna, »; 
    c)  all'articolo  247,  comma  1,  le   parole:   «   In   attesa
dell'emanazione di una normativa che disciplini l'aeronavigabilita' e
l'impiego di APR nel  sistema  del  traffico  aereo  generale,»  sono
soppresse e la parola: «le» e' sostituita dalla seguente:«Le»; 
    d) l'articolo 248 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 248 (APR di peso inferiore  a  20  chilogrammi).  -  1.La
conduzione degli APR di peso inferiore a 20 chilogrammi, ammessi alla
navigazione e certificati dalla competente  struttura  del  Ministero
della difesa e dalla stessa iscritti in apposito registro,  impiegati
dalle Forze armate entro aree identificate e  sottoposte  al  divieto
temporaneo di sorvolo ovvero al di fuori di tali aree nei casi di cui
all'articolo 247, comma  4,  e'  affidata  a  personale  militare  in
possesso di idonea qualifica e  non  comporta  la  corresponsione  di
specifici emolumenti. I criteri  d'impiego  dei  medesimi  APR  e  le
modalita' per il conseguimento  della  qualifica  per  la  conduzione
degli stessi sono disciplinati dal regolamento.»; 
    e) l'articolo 248-bis e' abrogato; 
    f) l'articolo 250 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 250 (Campi e impianti di tiro a segno). - 1. I  campi  di
tiro a segno impiantati a spese dello Stato  sono  compresi  tra  gli
immobili demaniali militari. 
      2.  L'esecuzione  tecnica  dei  lavori  relativi  all'impianto,
sistemazione e manutenzione dei campi e impianti di tiro a  segno  di
cui al comma 1 e' affidata alla vigilanza del Ministero della difesa. 
      3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1 sono dati in  uso,
a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza oneri a carico
dello Stato.»; 
    g) l'articolo 255 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 255 (Attribuzioni del Ministero della difesa  in  materia
di  patrimonio  storico  della  Prima  guerra  mondiale).  -  1.   Le
competenze del  Ministero  della  difesa  in  materia  di  patrimonio
storico della Prima guerra mondiale sono disciplinate dalla  legge  7
marzo 2001, n. 78.»; 
    h) gli articoli da 256 a 264 sono abrogati; 
    i) all'articolo 286: 
      1) al comma l, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o
degli organi corrispondenti»; 
      2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
        «3-bis. Con  decreto  del  Ministro  della  difesa,  adottato
d'intesa con l'Agenzia del demanio,  sentito  il  Consiglio  centrale
della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione  del
canone di  occupazione,  a  decorrere  dalla  data  di  notifica  del
provvedimento amministrativo di rideterminazione del  canone  stesso,
dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi  di
servizio del Ministero della difesa, fermo restando  per  l'occupante
l'obbligo di rilascio entro il termine fissato  dall'Amministrazione,
sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi,  delle
quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del  reddito
dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni  del
canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal  presente  comma
affluiscono ad apposito  capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello
Stato, per essere riassegnate per le  esigenze  del  Ministero  della
difesa.»; 
      3) al comma 4, dopo  la  parola  «previste»  sono  inserite  le
seguenti: «ogni anno»; 
    l) all'articolo 300, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Ferme restando le competenze attribuite  alla  Presidenza
del Consiglio dei Ministri e disciplinate con decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2011, e successive modificazioni,  in
materia di approvazione e procedure per la concessione degli  emblemi
araldici, anche  a  favore  delle  Forze  armate,  mediante  apposito
regolamento adottato  con  decreto  del  Ministro  della  difesa,  di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico  e  dell'economia  e
delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, sono individuati le denominazioni,  gli  stemmi,
gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al  comma  1,
nonche' le specifiche modalita' attuative.»; 
    m) all'articolo 306: 
      a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Entro il 31 marzo di  ciascun  anno,  il  Ministro  della
difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto
il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo  della  Difesa,
con  l'indicazione  dell'entita',  dell'utilizzo   e   della   futura
destinazione degli alloggi di servizio,  nonche'  degli  alloggi  non
piu' ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione  e
quindi transitabili in regime di locazione ovvero  alienabili,  anche
mediante riscatto. Il piano indica altresi' i  parametri  di  reddito
sulla base dei quali gli attuali utenti degli  alloggi  di  servizio,
ancorche'  si  tratti  di  personale  in  quiescenza  o  di   coniuge
superstite  non  legalmente   separato,   ne'   divorziato,   possono
mantenerne la conduzione, purche'  non  siano  proprietari  di  altro
alloggio di certificata abitabilita'. Con il regolamento sono fissati
i criteri e le modalita' di alienazione, nonche'  il  riconoscimento,
in favore del conduttore,  del  diritto  di  prelazione  all'acquisto
della piena proprieta' ovvero di opzione sul diritto di usufrutto  e,
in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da  parte  del
conduttore, le  modalita'  della  vendita  all'asta  con  diritto  di
preferenza in favore del personale militare e  civile  del  Ministero
della  difesa  non  proprietario  di  altra  abitazione.  I  proventi
derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio  alloggiativo  sono
utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la
manutenzione di quelli esistenti.»; 
      b) al comma 3, le parole: «per il  conduttore  e,  in  caso  di
mancato esercizio da  parte  dello  stesso,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'acquisto della piena proprieta' ovvero di opzione  sul
diritto di  usufrutto  per  il  conduttore  e,  in  caso  di  mancato
esercizio del diritto  di  prelazione  da  parte  dello  stesso,  con
diritto di preferenza»; 
    n) all'articolo 307, comma  9,  dopo  la  parola:  «Difesa»  sono
aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  «,   nonche'   quanto   disposto
dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010,  n.
85»; 
    o)  all'articolo  312,  comma  1,  alinea,  le  parole:  «che  ne
riferisce alle competenti Commissioni parlamentari» sono soppresse; 
    p) all'articolo 314, comma 5, dopo le parole: «3-bis, comma  1,»,
e' inserita la seguente: «3-ter»; 
    q) all'articolo 319, comma 1, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: «E' fatto salvo, per l'Arma dei carabinieri, quanto previsto
dall'articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»; 
    r) all'articolo 363 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Limiti  di  zolfo
nei combustibili per uso marittimo, riduzione degli scarichi in  mare
e protezione da inquinamento marino»; 
      2) dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
        «1-bis. Continuano ad applicarsi alle navi militari da guerra
o ausiliarie le disposizioni in materia di impianti per  la  raccolta
di rifiuti e di antinquinamento, di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettera a), del  decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  182,  e
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 novembre 2007,  n.
202. Con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo  3,
comma 2, del decreto legislativo n. 182 del 2003  sono  stabilite  le
misure necessarie ad assicurare che le navi  militari  da  guerra  ed
ausiliarie  conferiscano  i  rifiuti  e  i  residui  del  carico   in
conformita' alla normativa vigente in  materia,  tenuto  conto  delle
specifiche prescrizioni tecniche previste  per  le  medesime  navi  e
delle caratteristiche di ogni classe di unita'.». 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in  G.U.  15/3/2012,  n.  63
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 2: 
              Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell' art. 239  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 239. (Navi militari e navi da guerra) -  1.  Sono
          navi militari quelle che hanno i seguenti requisiti: 
              a) sono  iscritte  nel  ruolo  del  naviglio  militare,
          classificate,  per  la  Marina  militare,  in   base   alle
          caratteristiche costruttive e d'impiego, in navi  di  prima
          linea, navi di seconda linea  e  naviglio  specialistico  e
          collocate nelle categorie e nelle posizioni  stabilite  con
          decreto del Ministro della difesa; 
              b)  sono  comandate  ed   equipaggiate   da   personale
          militare, sottoposto alla relativa disciplina; 
              c) recano i segni distintivi della Marina militare o di
          altra Forza armata o di  Forza  di  polizia  a  ordinamento
          militare. 
              2. Per  «nave  da  guerra»  si  intende  una  nave  che
          appartiene alle Forze armate di  uno  Stato,  che  porta  i
          segni distintivi esteriori delle navi  militari  della  sua
          nazionalita' ed e' posta sotto il comando di  un  ufficiale
          di marina al servizio dello Stato e iscritto  nell'apposito
          ruolo degli ufficiali o in documento equipollente,  il  cui
          equipaggio  e'  sottoposto  alle  regole  della  disciplina
          militare. 
              3. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell' art. 242 del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 242. (Radiazione dal ruolo del naviglio militare)
          - 1. Sono radiate  dai  ruoli  del  naviglio  militare,  le
          unita' che, iscritte con decreto del Ministro della  difesa
          nel ruolo del naviglio militare dello Stato all'atto  della
          consegna, a giudizio del Ministro della difesa, sentito  il
          parere del Capo di stato maggiore  della  Marina  militare,
          non possono piu' rendere utili  servizi  in  rapporto  alla
          spesa di manutenzione  e  di  esercizio.  Le  navi  radiate
          possono essere temporaneamente impiegate come navi caserme,
          o per servizi non bellici.". 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'  art.  247  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 247. (Autorizzazione e limiti  all'impiego  degli
          APR in dotazione alle Forze armate) - 1.  Le  Forze  armate
          italiane sono autorizzate a impiegare APR in  dotazione  in
          attivita' operative e  addestrative  per  la  difesa  e  la
          sicurezza nazionale. 
              2. - 4. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell' art. 248 del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              < < Art. 248. (APR di peso inferiore a 20  chilogrammi)
          - 1. La  conduzione  degli  APR  di  peso  inferiore  a  20
          chilogrammi, ammessi alla navigazione e  certificati  dalla
          competente struttura del Ministero  della  difesa  e  dalla
          stessa iscritti in apposito registro, impiegati dalle Forze
          armate entro aree  identificate  e  sottoposte  al  divieto
          temporaneo di sorvolo ovvero al di fuori di tali  aree  nei
          casi di cui all'art. 247, comma 4, e' affidata a  personale
          militare in possesso di idonea qualifica e non comporta  la
          corresponsione di specifici emolumenti. I criteri d'impiego
          dei medesimi APR e le modalita' per il conseguimento  della
          qualifica per la conduzione degli stessi sono  disciplinati
          dal regolamento.". 
              Si riporta il testo dell' art. 250 del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 250. (Campi e impianti di tiro  a  segno)  -  1.I
          campi di tiro a segno impiantati a spese dello  Stato  sono
          compresi tra gli immobili demaniali militari. 
              2.   L'esecuzione   tecnica   dei    lavori    relativi
          all'impianto,  sistemazione  e  manutenzione  dei  campi  e
          impianti di tiro a segno di cui al comma 1 e' affidata alla
          vigilanza del Ministero della difesa. 
              3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1, sono dati
          in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di  tiro  a  segno,
          senza oneri a carico dello Stato.". 
              Si riporta il testo dell' art. 255 del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 255 (Attribuzioni del Ministero della  difesa  in
          materia  di   patrimonio   storico   della   Prima   guerra
          mondiale).- 1. Le competenze del Ministero della difesa  in
          materia di patrimonio storico della Prima  guerra  mondiale
          sono disciplinate dalla legge 7 marzo 2001, n. 78.". 
              Si riporta il testo dei commi 1 e 3-bis  dell'art.  286
          del  citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
              "Art.  286.  (Determinazione  dei  canoni)  -   1.   Il
          regolamento fissa  i  criteri  per  la  determinazione  dei
          canoni di concessione, sulla  base  delle  disposizioni  di
          legge  vigenti  in  materia  di  determinazione   dell'equo
          canone; su  tali  criteri  e'  acquisito  il  concerto  del
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e   del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Il  canone  e'
          aggiornato, annualmente, in misura pari  al  75  per  cento
          della  variazione  accertata  dall'Istituto  nazionale   di
          statistica dell'ammontare dei  prezzi  al  consumo  per  le
          famiglie degli operai e impiegati,  verificatasi  nell'anno
          precedente, con decreto del Ministro della difesa, d'intesa
          con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  o  degli
          organi corrispondenti. 
              2. - 3. (Omissis). 
              3-bis. Con decreto del Ministro della difesa,  adottato
          d'intesa con l'Agenzia del demanio,  sentito  il  Consiglio
          centrale della rappresentanza militare,  si  provvede  alla
          rideterminazione del canone  di  occupazione,  a  decorrere
          dalla data di notifica del provvedimento amministrativo  di
          rideterminazione del canone stesso, dovuto dagli utenti non
          aventi titolo alla concessione di alloggi di  servizio  del
          Ministero della  difesa,  fermo  restando  per  l'occupante
          l'obbligo   di   rilascio   entro   il   termine    fissato
          dall'Amministrazione, sulla base  dei  prezzi  di  mercato,
          ovvero,  in  mancanza  di  essi,  delle   quotazioni   rese
          disponibili  dall'Agenzia  del  territorio,   del   reddito
          dell'occupante  e   della   durata   dell'occupazione.   Le
          maggiorazioni del canone derivanti  dalla  rideterminazione
          prevista  dal  presente  comma  affluiscono   ad   apposito
          capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per  essere
          riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa. 
              4.  Agli  utenti,  che  si  trovano  nelle   condizioni
          eventualmente previste ogni anno dal  decreto  ministeriale
          di cui all' art. 306, comma 2, si applica un canone pari  a
          quello risultante dalla normativa  sull'equo  canone  senza
          maggiorazioni.". 
              Si riporta il testo  del  comma  4  dell'art.  300  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art.  300.(Diritti  di  proprieta'  industriale  delle
          Forze armate) - 1. - 3. (Omissis). 
              4.  Ferme  restando  le  competenze   attribuite   alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri  e  disciplinate  con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  28
          gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 25 del
          1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di
          approvazione e procedure per la concessione  degli  emblemi
          araldici, anche  a  favore  delle  Forze  armate,  mediante
          apposito regolamento  adottato  con  decreto  del  Ministro
          della difesa di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
          economico  e  dell'economia  e  delle  finanze,  ai   sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli  emblemi
          e gli altri segni distintivi ai fini di  cui  al  comma  1,
          nonche' le specifiche modalita' attuative.". 
              Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  306  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 306. (Dismissione degli alloggi di  servizio  del
          Ministero della difesa) - 1. (Omissis). 
              2.Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro  della
          difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti  della
          Camera  dei  deputati  e  del  Senato   della   Repubblica,
          definisce con proprio decreto il piano annuale di  gestione
          del patrimonio abitativo della  Difesa,  con  l'indicazione
          dell'entita', dell'utilizzo  e  della  futura  destinazione
          degli alloggi di servizio, nonche' degli alloggi  non  piu'
          ritenuti    utili     nel     quadro     delle     esigenze
          dell'amministrazione e quindi  transitabili  in  regime  di
          locazione ovvero alienabili, anche  mediante  riscatto.  Il
          piano indica altresi' i parametri di reddito sulla base dei
          quali  gli  attuali  utenti  degli  alloggi  di   servizio,
          ancorche' si tratti di personale in quiescenza o di coniuge
          superstite non legalmente separato ne' divorziato,  possono
          mantenerne la conduzione, purche' non siano proprietari  di
          altro  alloggio  di  certificata   abitabilita'.   Con   il
          regolamento sono  fissati  i  criteri  e  le  modalita'  di
          alienazione  nonche'  il  riconoscimento  in   favore   del
          conduttore, del diritto di  prelazione  all'acquisto  della
          piena proprieta' ovvero di opzione sul diritto di usufrutto
          e, in caso di mancato esercizio del diritto  di  prelazione
          da  parte  del  conduttore,  le  modalita'  della   vendita
          all'asta con diritto di preferenza in favore del  personale
          militare  e  civile  del   Ministero   della   difesa   non
          proprietario di  altra  abitazione.  I  proventi  derivanti
          dalla gestione o vendita del patrimonio  alloggiativo  sono
          utilizzati  per  la  realizzazione  di  nuovi  alloggi   di
          servizio e per la manutenzione di quelli esistenti. 
              3.  Al   fine   della   realizzazione   del   programma
          pluriennale di cui all' art. 297, il Ministero della difesa
          provvede all'alienazione della proprieta', dell'usufrutto o
          della nuda proprieta' di alloggi non  piu'  ritenuti  utili
          nel quadro delle esigenze dell'amministrazione,  in  numero
          non inferiore a tremila,  compresi  in  interi  stabili  da
          alienare in blocco, con diritto  di  prelazioneall'acquisto
          della piena proprieta' ovvero di  opzione  sul  diritto  di
          usufrutto per il conduttore e, in caso di mancato esercizio
          del diritto  di  prelazione  da  parte  dello  stesso,  con
          diritto di preferenza per il personale  militare  e  civile
          del  Ministero  della  difesa  non  proprietario  di  altra
          abitazione  nella  provincia,   con   prezzo   di   vendita
          determinato d'intesa con  l'Agenzia  del  demanio,  ridotto
          nella misura massima del 25 per cento e minima del  10  per
          cento, tenendo conto  del  reddito  del  nucleo  familiare,
          della presenza di portatori di handicap tra i componenti di
          tale nucleo e dell'eventuale avvenuta  perdita  del  titolo
          alla concessione e assicurando la permanenza negli  alloggi
          dei conduttori  delle  unita'  immobiliari  e  del  coniuge
          superstite, alle condizioni di cui al comma  2,  con  basso
          reddito familiare, non superiore a quello  determinato  con
          il decreto ministeriale di  cui  al  comma  2,  ovvero  con
          componenti  familiari   portatori   di   handicap,   dietro
          corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita,
          aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti  degli
          alloggi non possono rivenderli  prima  della  scadenza  del
          quinto anno dalla data di acquisto.  I  proventi  derivanti
          dalle alienazioni sono  versati  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato  per  essere  riassegnati  in  apposita  unita'
          previsionale  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero della difesa. 
              4. - 5. (Omissis).". 
              Si riporta il testo  del  comma  9  dell'art.  307  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 307. (Dismissioni  di  altri  beni  immobili  del
          Ministero della difesa) - 1. - 8. (Omissis). 
              9. E' salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni
          a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di
          Bolzano   e   dalle   pertinenti   norme   di    attuazione
          relativamente  al  trasferimento  di  beni  della   Difesa,
          nonche' quanto disposto dall'art. 5, comma 4,  del  decreto
          legislativo 28 maggio 2010, n. 85. 
              10. - 11. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 312  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 312. (Cessioni di beni mobili a  titolo  gratuito
          nell'ambito  delle  missioni  internazionali)   -   1.   Su
          disposizione delle autorita' logistiche  di  Forza  armata,
          previa autorizzazione del  Capo  di  stato  maggiore  della
          difesa, secondo le  modalita'  stabilite  con  decreto  del
          Ministro della difesa possono essere ceduti, direttamente e
          a titolo gratuito nelle localita' in cui si  trovano,  alle
          Forze armate e alle Forze di polizia estere,  ad  autorita'
          locali, a  organizzazioni  internazionali  non  governative
          ovvero a organismi di volontariato e di protezione  civile,
          prioritariamente italiani, ivi operanti: 
              a)  i  mezzi  e   materiali,   escluso   il   materiale
          d'armamento, utilizzati a supporto dell'attivita' operativa
          di unita' militari all'estero,  per  i  quali  non  risulta
          conveniente  il  rimpatrio  in  relazione   ai   costi   di
          trasporto; 
              b)  i  mezzi  e   materiali,   escluso   il   materiale
          d'armamento,  dismessi  alla  data  di  entrata  in  vigore
          dell'atto che autorizza la missione internazionale.". 
              Si riporta il testo  del  comma  5  dell'art.  314  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 314 . (Fondi comuni di  investimento  immobiliare
          per la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari)
          - 1 - 4. (Omissis). 
              5. Alle operazioni connesse all'attuazione del presente
          articolo  si  applicano,   per   quanto   compatibili,   le
          disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18  e  19,
          3-bis, comma 1, 3-ter e 4, commi 2-bis e  2-quinquies,  del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23  novembre  2001,  n.  410,  e
          successive modificazioni. 
              6. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 319  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 319. (Acquisti a seguito di  confisca)  -  1.  Le
          armi, le munizioni, gli esplosivi e gli altri materiali  di
          interesse militare sequestrati e acquisiti  dallo  Stato  a
          seguito   di   provvedimento   definitivo    di    confisca
          dell'autorita'  giudiziaria  possono  essere  assegnati  al
          Ministero della difesa  per  finalita'  istituzionali,  con
          decreto del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  i
          Ministri della difesa e dell'economia e delle  finanze.  Si
          provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel caso  in
          cui  la   confisca   e'   stata   disposta   dall'autorita'
          giudiziaria  militare.  E'  fatto  salvo,  per  l'Arma  dei
          carabinieri, quanto previsto dall'art. 1, comma 437,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296.". 
              Si riporta il testo della rubrica  e  del  comma  1-bis
          dell'art. 363 del citato  decreto  legislativo  n.  66  del
          2010, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 363. (Limiti di zolfo nei  combustibili  per  uso
          marittimo, riduzione degli scarichi in mare e protezione da
          inquinamento marino) - 1. (Omissis). 
              1-bis. Continuano ad applicarsi alle navi  militari  da
          guerra o ausiliarie le disposizioni in materia di  impianti
          per la raccolta di rifiuti e  di  antinquinamento,  di  cui
          all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24
          giugno 2003, n. 182, e all'art. 3,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  6  novembre  2007,  n.  202.  Con  il  decreto
          interministeriale di cui all'art. 3, comma 2,  del  decreto
          legislativo n.  182  del  2003  sono  stabilite  le  misure
          necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra  ed
          ausiliarie conferiscano i rifiuti ed i residui  del  carico
          in conformita' alla normativa vigente  in  materia,  tenuto
          conto delle specifiche prescrizioni tecniche  previste  per
          dette navi  e  delle  caratteristiche  di  ogni  classe  di
          unita'.".