Art. 2 

 

				 
                        Finalita' e principi 

 
  1. Il presente decreto, in attuazione degli articoli 3 e  34  della
Costituzione, detta norme finalizzate a  rimuovere  gli  ostacoli  di
ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza  dei  cittadini
nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, a consentire
ai capaci e meritevoli, anche se privi di  mezzi,  di  raggiungere  i
gradi piu' alti degli studi. A tale fine, la Repubblica  promuove  un
sistema integrato di strumenti e servizi per favorire la  piu'  ampia
partecipazione agli studi universitari sul territorio nazionale. 
  2. Le disposizioni contenute  nel  presente  decreto  costituiscono
attuazione  del  titolo  V  della  parte   II   della   Costituzione,
individuando gli strumenti e i servizi per il  diritto  allo  studio,
nonche' i relativi livelli essenziali  delle  prestazioni  (LEP),  da
garantire  uniformemente  su  tutto  il  territorio  nazionale,  e  i
requisiti di eleggibilita' per l'accesso a tali prestazioni. 
  3. Il presente decreto definisce inoltre le tipologie di  strutture
residenziali destinate agli  studenti  universitari  e,  al  fine  di
valorizzare  i  collegi  universitari  legalmente  riconosciuti  e  i
collegi storici, definisce  i  requisiti  e  gli  standard  minimi  a
carattere istituzionale, logistico e  funzionale,  necessari  per  il
riconoscimento    da    parte    del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e il successivo accreditamento degli
stessi. 
  4. Lo Stato, le regioni,  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  le  universita'  e  le  istituzioni  di   alta   formazione
artistica,  musicale  e  coreutica   perseguono   lo   sviluppo,   la
diversificazione, l'efficienza, l'efficacia e la coerenza dei  propri
strumenti ed  istituti,  in  armonia  con  le  strategie  dell'Unione
europea ed avvalendosi della collaborazione tra i soggetti competenti
in materia di diritto allo studio. 
  5. Le finalita' di cui al comma 1 si perseguono attraverso: 
    a) la promozione e la valorizzazione del merito degli studenti; 
    b) il potenziamento dei servizi volti a facilitare l'accesso e la
frequenza del sistema universitario anche da parte  di  studenti  con
disabilita'; 
    c)  l'individuazione  degli  strumenti  e  dei  servizi  volti  a
facilitare la condizione di studente  non  impegnato  a  tempo  pieno
negli studi; 
    d) la realizzazione di interventi per la  mobilita'  territoriale
degli studenti verso le sedi universitarie piu' idonee a  soddisfarne
aspirazioni e vocazioni, sul piano scientifico e culturale; 
    e) la promozione e la creazione  di  interventi  e  strumenti  di
valorizzazione  e  informazione  delle   opportunita'   offerte,   in
particolare       dall'Unione       europea,       per       favorire
l'internazionalizzazione delle esperienze di studio e  di  ricerca  e
ogni altra forma di scambio culturale e scientifico  da  e  verso  le
istituzioni universitarie europee e di altri Paesi. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo degli articoli 3 e 34 della Costituzione
          si veda nelle note alle premesse.