Art. 2 
 
                       Ammortizzatori sociali 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai  nuovi  eventi
di disoccupazione verificatisi a decorrere  dalla  predetta  data  e'
istituita, presso la Gestione prestazioni  temporanee  ai  lavoratori
dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989,  n.  88,
l'Assicurazione sociale per l'impiego  (ASpI),  con  la  funzione  di
fornire  ai  lavoratori  che  abbiano  perduto  involontariamente  la
propria occupazione un'indennita' mensile di disoccupazione. 
  2. Sono compresi nell'ambito  di  applicazione  dell'ASpI  tutti  i
lavoratori  dipendenti,  ivi  compresi  gli  apprendisti  e  i   soci
lavoratori di cooperativa  che  abbiano  stabilito,  con  la  propria
adesione   o   successivamente   all'instaurazione    del    rapporto
associativo, un rapporto di lavoro in  forma  subordinata,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 3, della  legge  3  aprile  2001,  n.  142,  e
successive modificazioni,  con  esclusione  dei  dipendenti  a  tempo
indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni. 
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei
confronti degli operai agricoli a tempo determinato o  indeterminato,
per i quali trovano applicazione le  norme  di  cui  all'articolo  7,
comma 1, del decreto-legge 21 marzo  1988,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20  maggio  1988,  n.  160,  e  successive
modificazioni, all'articolo 25 della legge 8  agosto  1972,  n.  457,
all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo  1
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni. 
  4. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta ai lavoratori che
abbiano  perduto  involontariamente  la  propria  occupazione  e  che
presentino i seguenti requisiti: 
    a) siano in stato di disoccupazione  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.  181,
e successive modificazioni; 
    b) possano far valere almeno due anni di assicurazione  e  almeno
un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del  periodo
di disoccupazione. 
  5. Sono esclusi dalla fruizione dell'indennita' di cui al comma 1 i
lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni  o
per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi  in  cui
quest'ultima sia  intervenuta  nell'ambito  della  procedura  di  cui
all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.  604,  come  modificato
dal comma 40 dell'articolo 1 della presente legge. 
  6. L'indennita' di cui al comma 1 e' rapportata  alla  retribuzione
imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due  anni,  comprensiva
degli elementi continuativi e non  continuativi  e  delle  mensilita'
aggiuntive, divisa per il numero  di  settimane  di  contribuzione  e
moltiplicata per il numero 4,33. 
  7. L'indennita' mensile e' rapportata alla retribuzione mensile  ed
e' pari al 75 per cento nei casi in cui la retribuzione  mensile  sia
pari  o  inferiore  nel  2013  all'importo  di  1.180  euro  mensili,
annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice  ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli  impiegati
intercorsa nell'anno precedente; nei  casi  in  cui  la  retribuzione
mensile sia superiore al predetto importo l'indennita' e' pari al  75
per cento del predetto importo incrementata di una somma pari  al  25
per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto
importo.  L'indennita'  mensile  non  puo'  in  ogni  caso   superare
l'importo mensile massimo di cui all'articolo unico,  secondo  comma,
lettera b),  della  legge  13  agosto  1980,  n.  427,  e  successive
modificazioni. 
  8. All'indennita' di cui al comma 1  non  si  applica  il  prelievo
contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986,  n.
41. 
  9. All'indennita' di cui al comma 1 si applica una riduzione del 15
per cento dopo i primi sei mesi di fruizione. L'indennita'  medesima,
ove dovuta, e' ulteriormente decurtata  del  15  per  cento  dopo  il
dodicesimo mese di fruizione. 
  10. Per i periodi di fruizione dell'indennita' sono riconosciuti  i
contributi figurativi nella misura settimanale pari alla media  delle
retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di cui al comma 6 degli
ultimi due anni. I contributi  figurativi  sono  utili  ai  fini  del
diritto e della misura dei trattamenti pensionistici; essi  non  sono
utili ai fini del conseguimento  del  diritto  nei  casi  in  cui  la
normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente
versata. 
  11. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai nuovi  eventi
di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data: 
    a) per i lavoratori di eta'  inferiore  a  cinquantacinque  anni,
l'indennita' di cui al comma  1  viene  corrisposta  per  un  periodo
massimo  di  dodici  mesi,   detratti   i   periodi   di   indennita'
eventualmente fruiti nel medesimo  periodo,  anche  in  relazione  ai
trattamenti brevi di cui al comma 20 (mini-ASpI); 
    b) per i lavoratori di eta' pari o superiore  ai  cinquantacinque
anni, l'indennita' e' corrisposta per un periodo massimo di  diciotto
mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione  negli  ultimi  due
anni, detratti i  periodi  di  indennita'  eventualmente  fruiti  nel
medesimo periodo ai sensi  del  comma  4  ovvero  del  comma  20  del
presente articolo. 
  12. L'indennita' di  cui  al  comma  1  spetta  dall'ottavo  giorno
successivo alla data di cessazione  dell'ultimo  rapporto  di  lavoro
ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata  la
domanda. 
  13. Per fruire dell'indennita' i lavoratori aventi diritto  devono,
a pena di decadenza, presentare apposita domanda,  esclusivamente  in
via telematica, all'INPS, entro il termine di due mesi dalla data  di
spettanza del trattamento. 
  14. La fruizione dell'indennita' e'  condizionata  alla  permanenza
dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 21 aprile  2000,  n.  181,  e  successive
modificazioni. 
  15. In caso  di  nuova  occupazione  del  soggetto  assicurato  con
contratto di lavoro subordinato, l'indennita' di cui al  comma  1  e'
sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1°  ottobre  1996,  n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.
608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di sei  mesi;  al
termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a  sei  mesi
l'indennita' riprende a decorrere dal  momento  in  cui  era  rimasta
sospesa. 
  16. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione  legati  al
nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai  fini  di  un
nuovo trattamento nell'ambito dell'ASpI o della mini-ASpI di  cui  al
comma 20. 
  17. In  caso  di  svolgimento  di  attivita'  lavorativa  in  forma
autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile  ai
fini della conservazione dello stato di disoccupazione,  il  soggetto
beneficiario  deve  informare  l'INPS  entro  un   mese   dall'inizio
dell'attivita', dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da
tale attivita'. Il predetto Istituto provvede, qualora il reddito  da
lavoro  autonomo  sia  inferiore  al  limite  utile  ai  fini   della
conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre  il  pagamento
dell'indennita' di un importo pari  all'80  per  cento  dei  proventi
preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio
dell'attivita' e la data di fine dell'indennita' o,  se  antecedente,
la fine dell'anno. La riduzione  di  cui  al  periodo  precedente  e'
conguagliata  d'ufficio  al   momento   della   presentazione   della
dichiarazione dei redditi; nei  casi  di  esenzione  dall'obbligo  di
presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi,  e'  richiesta  al
beneficiario un'apposita  autodichiarazione  concernente  i  proventi
ricavati dall'attivita' autonoma. 
  18. Nei  casi  di  cui  al  comma  17,  la  contribuzione  relativa
all'assicurazione  generale  obbligatoria   per   l'invalidita',   la
vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attivita' di lavoro
autonomo non da' luogo ad accrediti contributivi ed e' riversata alla
Gestione prestazioni temporanee  ai  lavoratori  dipendenti,  di  cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 
  19. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014  e  2015
il lavoratore avente diritto alla corresponsione  dell'indennita'  di
cui al comma 1 puo' richiedere  la  liquidazione  degli  importi  del
relativo  trattamento  pari  al  numero  di  mensilita'  non   ancora
percepite, al fine di intraprendere un'attivita' di lavoro  autonomo,
ovvero per avviare un'attivita' in forma di auto impresa o  di  micro
impresa, o  per  associarsi  in  cooperativa.  Tale  possibilita'  e'
riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  legge,  sono  determinati  limiti,
condizioni e modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui  al
presente comma. 
  20. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti di cui al comma  2
che possano far valere almeno tredici settimane di  contribuzione  di
attivita' lavorativa negli ultimi dodici mesi,  per  la  quale  siano
stati  versati  o  siano  dovuti  i  contributi  per  l'assicurazione
obbligatoria, e' liquidata un'indennita' di  importo  pari  a  quanto
definito nei commi da 6 a 10, denominata mini-ASpI. 
  21. L'indennita' di cui al comma 20 e' corrisposta mensilmente  per
un  numero  di  settimane  pari  alla  meta'   delle   settimane   di
contribuzione nell'ultimo anno,  detratti  i  periodi  di  indennita'
eventualmente fruiti nel periodo. 
  22. All'indennita' di cui al comma 20 si applicano le  disposizioni
di cui ai commi 3, 4, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,  15,
16, 17, 18 e 19. 
  23. In caso  di  nuova  occupazione  del  soggetto  assicurato  con
contratto di lavoro subordinato, l'indennita'  e'  sospesa  d'ufficio
sulla base  delle  comunicazioni  obbligatorie  di  cui  all'articolo
9-bis,  comma  2,  del  decreto-legge  1°  ottobre  1996,   n.   510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608,
e successive modificazioni, fino ad un massimo di cinque  giorni;  al
termine del periodo di sospensione l'indennita' riprende a  decorrere
dal momento in cui era rimasta sospesa. 
  24.  Le  prestazioni  di  cui  all'articolo   7,   comma   3,   del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,  si  considerano  assorbite,  con
riferimento ai periodi lavorativi dell'anno 2012,  nelle  prestazioni
della mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013. 
  25. Con effetto sui periodi contributivi maturati a  decorrere  dal
1° gennaio 2013, al finanziamento delle indennita' di cui ai commi da
1 a 24 concorrono i contributi di cui agli articoli 12, sesto  comma,
e 28, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160. 
  26. Continuano a trovare applicazione, in relazione  ai  contributi
di cui al comma 25, le eventuali riduzioni di  cui  all'articolo  120
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo  1,  comma  361,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' le misure  compensative
di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre  2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e
successive modificazioni. 
  27. Per i lavoratori per i quali i contributi di cui  al  comma  25
non trovavano applicazione, e in particolare per  i  soci  lavoratori
delle cooperative di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
30 aprile 1970, n. 602, il contributo e'  decurtato  della  quota  di
riduzione di cui all'articolo 120 della legge 23  dicembre  2000,  n.
388, e all'articolo 1, comma 361, della legge 23  dicembre  2005,  n.
266, che non  sia  stata  ancora  applicata  a  causa  della  mancata
capienza delle aliquote vigenti alla data di entrata in vigore  delle
citate leggi n. 388 del 2000  e  n.  266  del  2005.  Qualora  per  i
lavoratori  di  cui  al  periodo  precedente  le  suddette  quote  di
riduzione   risultino   gia'   applicate,   si   potra'    procedere,
subordinatamente all'adozione annuale del decreto di  cui  all'ultimo
periodo del presente comma  in  assenza  del  quale  le  disposizioni
transitorie di cui al presente e al successivo  periodo  non  trovano
applicazione, ad un allineamento graduale alla nuova  aliquota  ASpI,
come definita dai commi 1 e seguenti, con incrementi annui pari  allo
0,26 per cento per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e pari  allo  0,27
per cento per l'anno 2017. Contestualmente, con incrementi pari  allo
0,06  per  cento  annuo  si  procedera'   all'allineamento   graduale
all'aliquota del contributo  destinato  al  finanziamento  dei  Fondi
interprofessionali per la formazione continua ai sensi  dell'articolo
25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. A decorrere dall'anno 2013 e
fino al pieno allineamento alla nuova aliquota ASpI,  le  prestazioni
di cui ai commi  da  6  a  10  e  da  20  a  24  vengono  annualmente
rideterminate, in funzione dell'aliquota effettiva di  contribuzione,
con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare
entro il 31 dicembre di ogni anno precedente l'anno  di  riferimento,
tenendo presente, in via previsionale, l'andamento congiunturale  del
relativo settore con riferimento al ricorso agli istituti di  cui  ai
citati commi da 6 a 10 e da 20 a 24 e garantendo  in  ogni  caso  una
riduzione della commisurazione delle  prestazioni  alla  retribuzione
proporzionalmente  non   inferiore   alla   riduzione   dell'aliquota
contributiva per l'anno di riferimento rispetto al livello a regime. 
  28. Con effetto sui periodi contributivi di cui  al  comma  25,  ai
rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato  si  applica
un contributo addizionale,  a  carico  del  datore  di  lavoro,  pari
all'1,4   per   cento   della   retribuzione   imponibile   ai   fini
previdenziali. 
  29. Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si applica: 
    a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di  lavoratori
assenti; 
    b) ai lavoratori assunti  a  termine  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  stagionali  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
Repubblica  7  ottobre  1963,  n.  1525,  nonche',  per   i   periodi
contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al  31  dicembre  2015,  di
quelle definite  dagli  avvisi  comuni  e  dai  contratti  collettivi
nazionali stipulati entro il 31 dicembre  2011  dalle  organizzazioni
dei  lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione  della
presente disposizione, valutate in 7 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2013, 2014 e 2015,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24,  comma
27, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
    c) agli apprendisti; 
    d) ai lavoratori dipendenti delle  pubbliche  amministrazioni  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, e successive modificazioni. 
  30.  Nei  limiti  delle  ultime  sei   mensilita'   il   contributo
addizionale di cui al comma  28  e'  restituito,  successivamente  al
decorso del periodo  di  prova,  al  datore  di  lavoro  in  caso  di
trasformazione del contratto a tempo indeterminato.  La  restituzione
avviene anche qualora il datore di lavoro assuma  il  lavoratore  con
contratto di lavoro a tempo indeterminato entro  il  termine  di  sei
mesi dalla cessazione del precedente contratto  a  termine.  In  tale
ultimo caso,  la  restituzione  avviene  detraendo  dalle  mensilita'
spettanti un numero di mensilita' ragguagliato al  periodo  trascorso
dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine. 
  31. In tutti i casi di interruzione di  un  rapporto  di  lavoro  a
tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a
decorrere dal 1° gennaio 2013, e' dovuta,  a  carico  del  datore  di
lavoro, una somma pari  al  50  per  cento  del  trattamento  mensile
iniziale di ASpI per ogni dodici mesi di anzianita'  aziendale  negli
ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianita' aziendale sono  compresi
i  periodi  di  lavoro  con  contratto  diverso  da  quello  a  tempo
determinato,  se  il  rapporto  e'  proseguito  senza  soluzione   di
continuita' o se comunque si e' dato luogo alla restituzione  di  cui
al comma 30. 
  32. Il contributo di cui  al  comma  31  e'  dovuto  anche  per  le
interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o
dal recesso del lavoratore, ivi incluso  il  recesso  del  datore  di
lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del testo unico
dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre  2011,
n. 167. 
  33. Il contributo di cui al comma 31 non  e'  dovuto,  fino  al  31
dicembre 2016, nei casi in  cui  sia  dovuto  il  contributo  di  cui
all'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 
  34. Per il periodo 2013-2015, il contributo di cui al comma 31  non
e'  dovuto  nei  seguenti  casi:  a)  licenziamenti   effettuati   in
conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute  assunzioni
presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali  che
garantiscano la  continuita'  occupazionale  prevista  dai  contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro  stipulati   dalle   organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di  rapporto  di
lavoro a tempo indeterminato, nel settore  delle  costruzioni  edili,
per completamento delle  attivita'  e  chiusura  del  cantiere.  Alle
minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in  12  milioni
di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni 2014 e  2015,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24,  comma  27,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  35. A decorrere dal 1° gennaio  2017,  nei  casi  di  licenziamento
collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di  cui
all'articolo 4, comma 9, della legge 23  luglio  1991,  n.  223,  non
abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di  cui  al
comma 31 del presente articolo e' moltiplicato per tre volte. 
  36. A decorrere dal 1° gennaio 2013 all'articolo 2,  comma  2,  del
testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n.  167,
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
    «e-bis) assicurazione sociale per  l'impiego  in  relazione  alla
quale, in via aggiuntiva a quanto previsto  in  relazione  al  regime
contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti  lettere  ai
sensi della disciplina di cui all'articolo 1, comma 773, della  legge
27 dicembre 2006,  n.  296,  con  effetto  sui  periodi  contributivi
maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013  e'  dovuta  dai  datori  di
lavoro  per  gli  apprendisti   artigiani   e   non   artigiani   una
contribuzione pari all'1,31 per cento della  retribuzione  imponibile
ai fini  previdenziali.  Resta  fermo  che  con  riferimento  a  tale
contribuzione non operano le disposizioni  di  cui  all'articolo  22,
comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183». 
  37. L'aliquota contributiva di cui al comma  36,  di  finanziamento
dell'ASpI,  non  ha  effetto   nei   confronti   delle   disposizioni
agevolative  che  rimandano,  per   l'identificazione   dell'aliquota
applicabile,  alla  contribuzione  nella  misura  prevista  per   gli
apprendisti. 
  38. All'articolo 1, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, dopo le parole: «provvidenze della
gestione  case  per  lavoratori»  sono  aggiunte  le   seguenti:   «;
Assicurazione sociale per l'impiego». 
  39. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'aliquota contributiva di  cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre  2003,
n. 276, e' ridotta al 2,6 per cento. 
  40. Si decade dalla fruizione delle indennita' di cui  al  presente
articolo nei seguenti casi: 
    a) perdita dello stato di disoccupazione; 
    b)  inizio  di  un'attivita'  in  forma  autonoma  senza  che  il
lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17; 
    c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia
o anticipato; 
    d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidita',
sempre che il lavoratore non opti per l'indennita' erogata dall'ASpI. 
  41. La decadenza  si  realizza  dal  momento  in  cui  si  verifica
l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennita' che
eventualmente si sia continuato a percepire. 
  42. All'articolo 46, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo
la lettera d) e' inserita la seguente: 
    «d-bis) le prestazioni dell'Assicurazione sociale per l'impiego». 
  43. Ai contributi di cui  ai  commi  da  25  a  39  si  applica  la
disposizione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e), della legge
9 marzo 1989, n. 88. 
  44. In relazione ai casi di cessazione dalla precedente occupazione
intervenuti fino al 31 dicembre 2012, si applicano le disposizioni in
materia di indennita' di disoccupazione ordinaria non agricola di cui
all'articolo 19 del regio  decreto-legge  14  aprile  1939,  n.  636,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272,  e
successive modificazioni. 
  45. La durata massima legale,  in  relazione  ai  nuovi  eventi  di
disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al
31 dicembre 2015, e' disciplinata nei seguenti termini: 
    a) per le prestazioni relative agli eventi  intercorsi  nell'anno
2013: otto mesi per  i  soggetti  con  eta'  anagrafica  inferiore  a
cinquanta anni e dodici mesi per i soggetti con eta' anagrafica  pari
o superiore a cinquanta anni; 
    b) per le prestazioni relative agli eventi  intercorsi  nell'anno
2014: otto mesi per  i  soggetti  con  eta'  anagrafica  inferiore  a
cinquanta anni, dodici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o
superiore a  cinquanta  anni  e  inferiore  a  cinquantacinque  anni,
quattordici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o  superiore
a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane  di  contribuzione
negli ultimi due anni; 
    c) per le prestazioni relative agli eventi  intercorsi  nell'anno
2015: dieci mesi per i  soggetti  con  eta'  anagrafica  inferiore  a
cinquanta anni, dodici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o
superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, sedici
mesi  per  i  soggetti  con  eta'  anagrafica  pari  o  superiore   a
cinquantacinque anni, nei limiti  delle  settimane  di  contribuzione
negli ultimi due anni. 
  46. Per i lavoratori collocati in  mobilita'  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2013 e fino al 31 dicembre  2016  ai  sensi  dell'articolo  7
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e  successive  modificazioni,  il
periodo  massimo  di  diritto  della  relativa  indennita'   di   cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  e'
ridefinito nei seguenti termini: 
    a) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal  1°  gennaio
2013 al 31 dicembre 2013: 
      1) lavoratori di cui all'articolo  7,  comma  1:  dodici  mesi,
elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta
anni e a trentasei per i lavoratori che hanno  compiuto  i  cinquanta
anni; 
      2) lavoratori di cui  all'articolo  7,  comma  2:  ventiquattro
mesi, elevato a trentasei per  i  lavoratori  che  hanno  compiuto  i
quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno  compiuto  i
cinquanta anni; 
    b) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal  1°  gennaio
2014 al 31 dicembre 2014: 
      1) lavoratori di cui all'articolo  7,  comma  1:  dodici  mesi,
elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta
anni e a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; 
      2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma  2:  diciotto  mesi,
elevato a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta  anni
e a quarantadue per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; 
    c) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal  1°  gennaio
2015 al 31 dicembre 2015: 
      1) lavoratori di cui all'articolo  7,  comma  1:  dodici  mesi,
elevato a diciotto per i lavoratori che  hanno  compiuto  i  quaranta
anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni; 
      2) lavoratori di cui all'articolo  7,  comma  2:  dodici  mesi,
elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta
anni e a trentasei per i lavoratori che hanno  compiuto  i  cinquanta
anni; 
    d) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal  1°  gennaio
2016 al 31 dicembre 2016: 
      1) lavoratori di cui all'articolo  7,  comma  1:  dodici  mesi,
elevato a diciotto per i lavoratori che hanno  compiuto  i  cinquanta
anni; 
      2) lavoratori di cui all'articolo  7,  comma  2:  dodici  mesi,
elevato a diciotto per i lavoratori che  hanno  compiuto  i  quaranta
anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni. 
  47. A decorrere dal 1° gennaio 2016  le  maggiori  somme  derivanti
dall'incremento dell'addizionale di cui all'articolo 6-quater,  comma
2,  del  decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato  dal
comma 48 del presente articolo, sono riversate  alla  gestione  degli
interventi assistenziali e di sostegno  alle  gestioni  previdenziali
dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88,  e
successive modificazioni. 
  48. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le parole: «e' destinato»  sono  inserite  le
seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»; 
    b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale di
cui al comma 2 avviene a cura dei gestori  di  servizi  aeroportuali,
con le modalita' in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il
versamento da parte delle compagnie  aeree  avviene  entro  tre  mesi
dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo. 
  3-ter. Le somme riscosse sono comunicate  mensilmente  all'INPS  da
parte dei gestori di servizi aeroportuali con le modalita'  stabilite
dall'Istituto e riversate allo stesso Istituto,  entro  la  fine  del
mese  successivo  a  quello  di  riscossione,  secondo  le  modalita'
previste dagli articoli 17  e  seguenti  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241. Alle  somme  di  cui  al  predetto  comma  2  si
applicano le disposizioni sanzionatorie  e  di  riscossione  previste
dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, per i contributi previdenziali obbligatori. 
  3-quater. La  comunicazione  di  cui  al  comma  3-ter  costituisce
accertamento del credito e da' titolo, in caso di mancato versamento,
ad attivare la riscossione coattiva, secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e  successive
modificazioni». 
  49.  I  soggetti  tenuti  alla  riscossione  di  cui   all'articolo
6-quater, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, come modificato dal  comma
48 del presente articolo, trattengono, a titolo  di  ristoro  per  le
spese di riscossione e comunicazione, una somma pari  allo  0,25  per
cento del gettito totale.  In  caso  di  inadempienza  rispetto  agli
obblighi di comunicazione si applica una sanzione  amministrativa  da
euro 2.000 ad euro 12.000.  L'INPS  provvede  all'accertamento  delle
inadempienze  e  all'irrogazione  delle  conseguenti   sanzioni.   Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui  alla  legge
24 novembre 1981, n. 689. 
  50. All'articolo 17, comma 2,  del  decreto  legislativo  9  luglio
1997, n. 241, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
    «h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti  alla  riscossione
dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare  all'INPS,
ai sensi dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni». 
  51. A decorrere dall'anno 2013, nei limiti delle risorse di cui  al
comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e
successive   modificazioni,   e'   riconosciuta   un'indennita'    ai
collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma
1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via
esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  con  esclusione  dei
soggetti individuati dall'articolo  1,  comma  212,  della  legge  23
dicembre 1996, n.  662,  i  quali  soddisfino  in  via  congiunta  le
seguenti condizioni: 
    a) abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in regime  di
monocommittenza; 
    b)  abbiano  conseguito  l'anno  precedente  un   reddito   lordo
complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di
20.000 euro,  annualmente  rivalutato  sulla  base  della  variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di  operai  e
impiegati intervenuta nell'anno precedente; 
    c) con riguardo all'anno di riferimento sia  accreditato,  presso
la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,  della
legge n. 335 del 1995, un numero di mensilita' non inferiore a uno; 
    d)  abbiano  avuto  un  periodo  di   disoccupazione   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera  c),  del  decreto  legislativo  21
aprile 2000, n. 181,  e  successive  modificazioni,  ininterrotto  di
almeno due mesi nell'anno precedente; 
    e) risultino  accreditate  nell'anno  precedente  almeno  quattro
mensilita' presso la predetta Gestione separata di  cui  all'articolo
2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. 
  52. L'indennita' e' pari a un importo del 5 per cento del  minimale
annuo di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990, n. 233, moltiplicato per il  minor  numero  tra  le  mensilita'
accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. 
  53. L'importo di cui al comma 52 e' liquidato in un'unica soluzione
se pari o inferiore a 1.000 euro, ovvero in importi  mensili  pari  o
inferiori a 1.000 euro se superiore. 
  54.  Restano  fermi  i  requisiti  di  accesso  e  la  misura   del
trattamento vigenti alla data del 31 dicembre  2012  per  coloro  che
hanno maturato il diritto entro tale data ai sensi dell'articolo  19,
comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e  successive
modificazioni. 
  55. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le lettere  a),  b)  e  c)  del
comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
sono abrogate. 
  56. In via transitoria per gli  anni  2013,  2014  e  2015:  a)  il
requisito di  cui  alla  lettera  e)  del  comma  51,  relativo  alle
mensilita'  accreditate,  e'  ridotto  da  quattro  a  tre  mesi;  b)
l'importo dell'indennita' di cui al comma 52 e'  elevato  dal  5  per
cento al 7 per cento del minimale annuo; c)  le  risorse  di  cui  al
comma 51 sono integrate nella  misura  di  60  milioni  di  euro  per
ciascuno dei predetti anni e al relativo onere si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
Nel corso del periodo transitorio, in sede di monitoraggio effettuato
ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  2,  della  presente  legge,  con
particolare riferimento alle misure recate dai commi  23  e  seguenti
del medesimo articolo 1, si  provvede  a  verificare  la  rispondenza
dell'indennita'  di  cui  al  comma  51  alle  finalita'  di  tutela,
considerate le caratteristiche  della  tipologia  contrattuale,  allo
scopo di verificare se la portata  effettiva  dell'onere  corrisponde
alle previsioni iniziali e  anche  al  fine  di  valutare,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 3, eventuali correzioni della  misura  stessa,
quali la sua sostituzione con tipologie di  intervento  previste  dal
comma 20 del presente articolo. 
  57. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
al primo periodo, le parole: «e in misura pari  al  26  per  cento  a
decorrere dall'anno 2010»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  in
misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura  pari
al 27 per cento per l'anno 2012, al 28 per cento per l'anno 2013,  al
29 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al  31
per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017  e  al  33
per cento a decorrere dall'anno 2018» e,  al  secondo  periodo,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per gli anni 2008-2011, al 18
per cento per l'anno 2012, al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per
cento per l'anno 2014, al 21 per cento per l'anno  2015,  al  22  per
cento per l'anno 2016, al 23 per cento per l'anno 2017 e  al  24  per
cento a decorrere dall'anno 2018». 
  58. Con la sentenza di condanna per i reati di  cui  agli  articoli
270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter  e  422  del  codice  penale,
nonche' per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni  previste
dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita'
delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone
la sanzione  accessoria  della  revoca  delle  seguenti  prestazioni,
comunque denominate in base alla  legislazione  vigente,  di  cui  il
condannato sia eventualmente titolare: indennita' di  disoccupazione,
assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili.
Con la medesima sentenza il  giudice  dispone  anche  la  revoca  dei
trattamenti previdenziali  a  carico  degli  enti  gestori  di  forme
obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive,
esclusive ed esonerative delle stesse,  erogati  al  condannato,  nel
caso in cui accerti, o sia stato gia' accertato con sentenza in altro
procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto  o
in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di  attivita'
illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo. 
  59.  I  condannati  ai  quali  sia  stata  applicata  la   sanzione
accessoria di cui al comma 58, primo  periodo,  possono  beneficiare,
una volta che la pena  sia  stata  completamente  eseguita  e  previa
presentazione di apposita domanda, delle prestazioni  previste  dalla
normativa vigente  in  materia,  nel  caso  in  cui  ne  ricorrano  i
presupposti. 
  60. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono comunicati,
entro quindici giorni dalla data di adozione dei  medesimi,  all'ente
titolare dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti  capo  al
soggetto condannato, ai fini della loro immediata esecuzione. 
  61. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, il Ministro della giustizia,  d'intesa  con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli  enti  titolari  dei
relativi rapporti l'elenco dei soggetti gia' condannati con  sentenza
passata in giudicato per i reati di cui al comma 58,  ai  fini  della
revoca, con effetto non retroattivo,  delle  prestazioni  di  cui  al
medesimo comma 58, primo periodo. 
  62. Quando esercita l'azione penale, il pubblico ministero, qualora
nel corso delle indagini abbia acquisito elementi utili per  ritenere
irregolarmente percepita una prestazione di  natura  assistenziale  o
previdenziale, informa l'amministrazione competente per i conseguenti
accertamenti e provvedimenti. 
  63. Le risorse derivanti dai provvedimenti  di  revoca  di  cui  ai
commi da 58 a 62 sono  versate  annualmente  dagli  enti  interessati
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  ai
capitoli di  spesa  corrispondenti  al  Fondo  di  rotazione  per  la
solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle  richieste
estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2,  comma  6-sexies,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli interventi
in  favore  delle  vittime  del  terrorismo  e   della   criminalita'
organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206. 
  64. Al fine di garantire la graduale transizione  verso  il  regime
delineato dalla riforma degli  ammortizzatori  sociali  di  cui  alla
presente legge, assicurando la gestione  delle  situazioni  derivanti
dal perdurare dello stato di debolezza  dei  livelli  produttivi  del
Paese, per  gli  anni  2013-2016  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, puo' disporre, sulla base di specifici accordi governativi e
per periodi non superiori a dodici mesi,  in  deroga  alla  normativa
vigente, la concessione, anche senza  soluzione  di  continuita',  di
trattamenti di integrazione  salariale  e  di  mobilita',  anche  con
riferimento a settori produttivi e  ad  aree  regionali,  nei  limiti
delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del  Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo  18,  comma
1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo. 
  65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata  di
euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di  euro  700
milioni per l'anno 2015 e di euro 400 milioni per l'anno 2016. 
  66.  Nell'ambito   delle   risorse   finanziarie   destinate   alla
concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza  soluzione
di  continuita',  di  trattamenti  di  integrazione  salariale  e  di
mobilita', i trattamenti concessi ai sensi  dell'articolo  33,  comma
21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonche' ai sensi del  comma
64 del presente articolo possono  essere  prorogati,  sulla  base  di
specifici accordi governativi e per periodi non  superiori  a  dodici
mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La  misura
dei trattamenti di cui al periodo precedente e' ridotta  del  10  per
cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
proroga e del 40  per  cento  nel  caso  di  proroghe  successive.  I
trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe  successive
alla seconda, possono  essere  erogati  esclusivamente  nel  caso  di
frequenza di specifici programmi di  reimpiego,  anche  miranti  alla
riqualificazione  professionale.  Bimestralmente  il  Ministero   del
lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  una  relazione  sull'andamento  degli  impegni  delle
risorse destinate agli ammortizzatori in deroga. 
  67. Al fine di garantire criteri omogenei di  accesso  a  tutte  le
forme di integrazione del reddito, si applicano anche  ai  lavoratori
destinatari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e  di
mobilita'  in  deroga,  rispettivamente,  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,  e
di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 
  68. Con effetto  dal  1°  gennaio  2013  le  aliquote  contributive
pensionistiche di finanziamento e di computo di cui alle tabelle B  e
C  dell'allegato  1  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
si  applicano  ai  lavoratori   iscritti   alla   gestione   autonoma
coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'INPS che non fossero gia'
interessati dalla predetta disposizione incrementale. Le aliquote  di
finanziamento sono comprensive del contributo addizionale del  2  per
cento previsto dall'articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto  1990,
n. 233. 
  69. A decorrere dal 1° gennaio  2013,  sono  abrogate  le  seguenti
disposizioni: 
    a) articolo 19, commi 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis, del  decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 gennaio 2009, n. 2; 
    b) articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988,  n.  86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; 
    c) articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,  n.  1827,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155. 
  70. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'articolo 3  della  legge  23
luglio 1991, n. 223, e' abrogato. 
  71. A decorrere dal 1° gennaio  2017,  sono  abrogate  le  seguenti
disposizioni: 
    a) articolo 5, commi 4, 5 e 6, della legge  23  luglio  1991,  n.
223; 
    b) articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
    c) articolo 10, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
    d) articolo 16, commi da 1 a 3, della legge 23  luglio  1991,  n.
223; 
    e) articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
    f) articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 16 maggio 1994,  n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1994,  n.
451; 
    g) articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975, n. 427. 
  72. All'articolo 4  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  le  parole:  «le  procedure  di  mobilita'»  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «la   procedura   di   licenziamento
collettivo»; 
    b) al comma 3, le parole: «la dichiarazione  di  mobilita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «il licenziamento collettivo» e le parole:
«programma di mobilita'» sono sostituite dalle  seguenti:  «programma
di riduzione del personale»; 
    c) al comma 8, le parole: «dalla  procedura  di  mobilita'»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «dalle   procedure   di   licenziamento
collettivo»; 
    d)  al  comma  9,  le  parole:  «collocare  in  mobilita'»   sono
sostituite dalla seguente: «licenziare» e le  parole:  «collocati  in
mobilita'» sono sostituite dalla seguente: «licenziati»; 
    e)  al  comma  10,  le  parole:  «collocare  in  mobilita'»  sono
sostituite dalla  seguente:  «licenziare»  e  le  parole:  «posti  in
mobilita'» sono sostituite dalla seguente: «licenziati». 
  73. All'articolo 5, commi 1 e 2, della legge  23  luglio  1991,  n.
223, le  parole:  «collocare  in  mobilita'»  sono  sostituite  dalla
seguente: «licenziare».