Art. 2. 
 
 Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni 
 
  1.  Gli  uffici  dirigenziali  e  le  dotazioni   organiche   delle
amministrazioni dello Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  delle
agenzie, degli enti pubblici non economici, degli  enti  di  ricerca,
nonche' degli enti pubblici di cui  all'articolo  70,  comma  4,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed integrazioni sono ridotti, con le modalita' previste dal comma  5,
nella seguente misura: 
    a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello  non
generale e le relative dotazioni organiche, in misura non  inferiore,
per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione,  al  20
per cento di quelli esistenti; 
    b)  le  dotazioni  organiche  del  personale  non   dirigenziale,
apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della
spesa complessiva relativa al numero dei posti di  organico  di  tale
personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla  presente
lettera si riferisce  alle  dotazioni  organiche  del  personale  non
dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi. 
  2. Le riduzioni di cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1  si
applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito
dell'applicazione dell'articolo 1,  comma  3,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni  destinatarie;  per  le
restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli  uffici  e  le
dotazioni previsti dalla normativa vigente. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro della  difesa,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  il  totale  generale  degli  organici
delle forze armate e' ridotto in  misura  non  inferiore  al  10  per
cento. Con il predetto decreto e' rideterminata la  ripartizione  dei
volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto legislativo n. 66
del 2010. Al personale in eccedenza si applicano le  disposizioni  di
cui al comma 11 lettere da a) a d) del presente articolo; il predetto
personale, ove non riassorbibile in base alle predette  disposizioni,
e' collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi  e  con  le
modalita' di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4  e
5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare  applicazione
le specifiche discipline di settore. 
  5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede,  con  uno  o  piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare  entro
il 31  ottobre  2012,  su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze considerando che le medesime  riduzioni
possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo  conto  delle
specificita' delle singole amministrazioni, in misura inferiore  alle
percentuali  ivi  previste  a  condizione  che  la   differenza   sia
recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni
organiche di altra amministrazione. 
  6. Le amministrazioni per  le  quali  non  siano  stati  emanati  i
provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono,
a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei
provvedimenti  di  cui  al  comma  5  le  dotazioni  organiche   sono
provvisoriamente individuate in misura pari  ai  posti  coperti  alla
data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte  salve  le
procedure concorsuali e  di  mobilita'  nonche'  di  conferimento  di
incarichi  ai  sensi  dell'articolo  19,  commi  5-bis,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001 e  le  procedure  per  il  rinnovo  degli
incarichi. 
  7. Sono escluse dalla riduzione del  comma  1  le  strutture  e  il
personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco,  il  personale  amministrativo  operante  presso  gli   uffici
giudiziari, il personale di magistratura. Sono  altresi'  escluse  le
amministrazioni  interessate  dalla   riduzione   disposta   con   il
decreto-legge 27 giugno 2012,  n.  87,  recante  "Misure  urgenti  in
materia  di  efficientamento,  valorizzazione   e   dismissione   del
patrimonio  pubblico,   di   razionalizzazione   dell'amministrazione
economico-finanziaria, nonche' misure di rafforzamento del patrimonio
delle  imprese  del  settore  bancario",  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 27 giugno 2012,  n.  148,  nonche'  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012. 
  8. Per il personale degli enti locali si applicano le  disposizioni
di cui all'articolo 16, comma 8. 
  9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di  limitazione
delle assunzioni. 
  10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al  comma
5  le  amministrazioni  interessate   adottano   i   regolamenti   di
organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti,  applicando  misure
volte: 
    a)   alla   concentrazione    dell'esercizio    delle    funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze  degli  uffici
eliminando eventuali duplicazioni; 
    b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di
controllo; 
    c) alla rideterminazione della rete periferica su base  regionale
o interregionale; 
    d) all'unificazione, anche in sede  periferica,  delle  strutture
che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la  gestione
del personale e dei servizi comuni; 
    e) alla conclusione di appositi accordi tra  amministrazioni  per
l'esercizio  unitario  delle  funzioni  di  cui  alla   lettera   d),
ricorrendo  anche  a  strumenti  di  innovazione   amministrativa   e
tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane; 
    f)  alla  tendenziale  eliminazione  degli   incarichi   di   cui
all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165. 
  11.  Per  le  unita'  di  personale  eventualmente  risultanti   in
soprannumero all'esito delle  riduzioni  previste  dal  comma  1,  le
amministrazioni, fermo restando per la  durata  del  soprannumero  il
divieto di assunzioni di personale a  qualsiasi  titolo,  compresi  i
trattenimenti in servizio, avviano le procedure di  cui  all'articolo
33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai  fini
di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le  seguenti
procedure e misure in ordine di priorita': 
    a) applicazione, ai lavoratori  che  risultino  in  possesso  dei
requisiti anagrafici e contributivi i  quali,  ai  fini  del  diritto
all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico  in  base
alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24
del  decreto  legge  6  dicembre  2011  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  avrebbero
comportato  la  decorrenza  del  trattamento  medesimo  entro  il  31
dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianita'  contributiva
nonche'  del  regime  delle  decorrenze   previsti   dalla   predetta
disciplina  pensionistica,  con  conseguente  richiesta  all'ente  di
appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica,  senza
necessita' di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione  del  trattamento  di
fine rapporto comunque denominato,  per  il  personale  di  cui  alla
presente lettera: 
      1) che ha maturato i requisiti alla data del 31  dicembre  2011
il trattamento di fine rapporto medesimo sara' corrisposto al momento
della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso  sulla
base di  quanto  stabilito  dall'articolo  1,  commi  22  e  23,  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
      2) che  matura  i  requisiti  indicati  successivamente  al  31
dicembre 2011 in ogni caso il  trattamento  di  fine  rapporto  sara'
corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto
alla   corresponsione   dello   stesso   secondo   le    disposizioni
dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201  del  2011  e  sulla
base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148; 
    b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di una  previsione
delle cessazioni di personale in servizio,  tenuto  conto  di  quanto
previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i  tempi
di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie; 
    c) individuazione dei soprannumeri non  riassorbibili  entro  due
anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al  netto  dei  collocamenti  a
riposo di cui alla lettera a); 
    d) in base alla verifica della compatibilita' e coerenza con  gli
obiettivi di finanza pubblica  e  del  regime  delle  assunzioni,  in
coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di  processi  di
mobilita'   guidata,   anche   intercompartimentale,   intesi    alla
ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1
che presentino vacanze di organico, del personale  non  riassorbibile
secondo i criteri del collocamento a riposo da  disporre  secondo  la
lettera a). I processi di cui alla presente  lettera  sono  disposti,
previo esame  con  le  organizzazioni  sindacali  che  deve  comunque
concludersi entro trenta giorni, mediante  uno  o  piu'  decreti  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  i  Ministeri
competenti e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze..  Il
personale trasferito mantiene il trattamento  economico  fondamentale
ed  accessorio,  limitatamente  alle  voci  fisse   e   continuative,
corrisposto al  momento  del  trasferimento  nonche'  l'inquadramento
previdenziale. Nel caso in  cui  il  predetto  trattamento  economico
risulti piu' elevato rispetto a quello previsto e' attribuito per  la
differenza un assegno ad  personam  riassorbibile  con  i  successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo  stesso
decreto e' stabilita un'apposita tabella  di  corrispondenza  tra  le
qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato; 
    e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali  che
deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi  di
utilizzo di forme contrattuali a tempo  parziale  del  personale  non
dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione  alla  maggiore
anzianita' contribuiva, e' dichiarato in eccedenza,  al  netto  degli
interventi di cui  alle  lettere  precedenti.  I  contratti  a  tempo
parziale sono definiti in proporzione alle  eccedenze,  con  graduale
riassorbimento all'atto delle cessazioni a  qualunque  titolo  ed  in
ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale  del
restante personale. 
  12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalita'
di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque
non oltre il 30 giugno 2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma  8
dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 puo'  essere
aumentato  fino  a  48  mesi  laddove  il  personale   collocato   in
disponibilita' maturi entro il predetto arco  temporale  i  requisiti
per il trattamento pensionistico. 
  13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  della
funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti  presso  le
amministrazioni pubbliche e  redige  un  elenco,  da  pubblicare  sul
relativo  sito  web.  Il  personale   iscritto   negli   elenchi   di
disponibilita' puo' presentare domanda di ricollocazione nei posti di
cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute  ad
accogliere le suddette domande individuando  criteri  di  scelta  nei
limiti delle disponibilita' in organico,  fermo  restando  il  regime
delle assunzioni previsto mediante reclutamento.  Le  amministrazioni
che non accolgono le domande di ricollocazione non possono  procedere
ad assunzioni di personale. 
  14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  anche
in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o  finanziarie
dell'amministrazione. 
  15. Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione  di  cui
al presente articolo e comunque non oltre il 31  dicembre  2015  sono
sospese le modalita' di reclutamento  previste  dall'articolo  28-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  16. Per favorire  i  processi  di  mobilita'  di  cui  al  presente
articolo le amministrazioni interessate possono avviare  percorsi  di
formazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili 
  17. Nell'articolo 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n.  165,  le  parole  "fatta  salva  la  sola  informazione  ai
sindacati, ove prevista nei contratti di  cui  all'articolo  9"  sono
sostituite dalle seguenti:  "fatte  salve  la  sola  informazione  ai
sindacati per le  determinazioni  relative  all'organizzazione  degli
uffici ovvero di esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti
di lavoro, ove previste nei contratti di cui all'articolo 9". 
  18. Nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165: 
    a) le parole "previa consultazione delle organizzazioni sindacali
rappresentative"   sono   sostituite    dalle    seguenti:    "previa
informazione, preventiva o successiva, delle organizzazioni sindacali
rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9 ". 
    b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Nei casi  in
cui   processi   di   riorganizzazione   degli   uffici    comportano
l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi  di  mobilita',  al
fine  di  assicurare  obiettivita'  e   trasparenza,   le   pubbliche
amministrazioni  sono  tenute  a   darne   informazione,   ai   sensi
dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali  rappresentative  del
settore interessato e ad avviare con le stesse un esame  sui  criteri
per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per  i  processi
di mobilita'. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza
dell'individuazione di criteri e  modalita'  condivisi,  la  pubblica
amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in
mobilita'". 
  19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata
in vigore del presente decreto e' comunque dovuta l'informazione alle
organizzazioni   sindacali   su   tutte   le   materie   oggetto   di
partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi. 
  20. In attuazione  del  taglio  del  20%  operato  sulle  dotazioni
organiche  dirigenziali  di  I  e  II  fascia  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, al fine di riorganizzare le  strutture  della
stessa Presidenza sulla base di criteri di  economicita'  e  rigoroso
contenimento della spesa, gli incarichi di I e II fascia conferiti ai
sensi dell'articolo 19, commi 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, cessano alla  data  del  1°
ottobre 2012 e non sono rinnovabili, mentre quelli conferiti ai sensi
del  comma  6  del  medesimo  articolo  19  cessano   alla   scadenza
dell'attuale mandato governativo, ovvero  se  antecedente  alla  data
stabilita nel decreto di conferimento dell'incarico.