Art. 2 
 
Modifica all'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia
                        di Autorita' delegata 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 3  agosto  2007,  n.
124, e' inserito il seguente: 
    «1-bis. L'Autorita' delegata  non  puo'  esercitare  funzioni  di
governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate  dal  Presidente
del Consiglio dei Ministri a norma della presente legge». 
 
          Note all'art. 2: 
              Il testo dell'articolo 3 della citata legge n. 124  del
          2007, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
 
                                   "Art. 3. 
 
                              Autorita' delegata 
 
              1. Il Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  ove  lo
          ritenga opportuno, puo' delegare le funzioni che  non  sono
          ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro
          senza portafoglio o ad  un  Sottosegretario  di  Stato,  di
          seguito denominati «Autorita' delegata». 
              1-bis.  L'Autorita'  delegata   non   puo'   esercitare
          funzioni di governo ulteriori rispetto  a  quelle  ad  essa
          delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a  norma
          della presente legge. 
              2. 
              3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri   e'
          costantemente  informato  dall'Autorita'   delegata   sulle
          modalita' di esercizio delle  funzioni  delegate  e,  fermo
          restando il potere di direttiva, puo' in qualsiasi  momento
          avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse. 
              4.  In  deroga  a   quanto   previsto   dal   comma   1
          dell'articolo 9 della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive modificazioni, non e' richiesto  il  parere  del
          Consiglio dei Ministri per il conferimento delle deleghe di
          cui al presente articolo al Ministro senza portafoglio.".