Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai prodotti fitosanitari come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera a). 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano tenendo conto del principio di precauzione, quando e' necessario un intervento di limitazione o di divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari in circostanze o aree specifiche, a fronte di un potenziale pericolo per la salute umana, animale e per l'ambiente. 3. Le disposizioni del presente decreto sono armonizzate con le politiche di sviluppo rurale predisposte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella fase di programmazione e attuazione dei relativi programmi di sviluppo rurale e dei regimi di sostegno, nonche' con la condizionalita' ed i provvedimenti relativi all'organizzazione comune dei mercati. 4. Il presente decreto si applica fatta salva qualsiasi altra normativa pertinente in materia fitosanitaria.