Art 2.

  Entro il 31 gennaio 2002 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a
versare  il contributo provvisorio relativo all'anno 2002 determinato
applicando l'aliquota del 3% sui premi incassati per l'esercizio 2000
al  netto  della  detrazione  per  gli  oneri  di  gestione di cui al
precedente art. 1.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 gennaio 2002
                                                 Il Ministro: Marzano