Art 2. Entro il 31 gennaio 2002 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2002 determinato applicando l'aliquota del 3% sui premi incassati per l'esercizio 2000 al netto della detrazione per gli oneri di gestione di cui al precedente art. 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 gennaio 2002 Il Ministro: Marzano