Art. 2.
(Modificazioni  alla  disciplina  dell'IRPEF  per  le famiglie, della
detraibilita'  delle  spese  sostenute dai soggetti sordomuti e della
 deducibilita' delle spese per le imprese del settore farmaceutico)

   1.  All'articolo  12,  comma  1, del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  in  materia  di  detrazioni per carichi di
famiglia, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
   "b)  per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i
figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonche' ogni altra persona
indicata  nell'articolo  433  del  codice  civile  che conviva con il
contribuente  o  percepisca  assegni  alimentari  non  risultanti  da
provvedimenti   dell'autorita'   giudiziaria,  complessivamente  lire
408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e 285,08 euro a
decorrere  dal  1  gennaio  2002  da  ripartire  tra coloro che hanno
diritto  alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto
da  ciascuno;  il  suddetto  importo e' aumentato di lire 240.000 per
ciascun  figlio  di  eta'  inferiore  a  tre  anni.  Per  l'anno 2001
l'importo  di lire 516.000 e' aumentato a lire 552.000, ovvero a lire
616.000  quando  la  detrazione  sia  relativa ai figli successivi al
primo,  a  condizione  che  il  reddito  complessivo  non superi lire
100.000.000.  A decorrere dal 1 gennaio 2002 l'importo di 285,08 euro
e'  comunque  aumentato a 303,68 euro, ovvero a 336,73 euro quando la
detrazione  sia  relativa  ai figli successivi al primo, a condizione
che  il  reddito  complessivo  non superi 51.645,69 euro. A decorrere
dall'anno 2002 la misura della detrazione e' stabilita in 516,46 euro
per  ciascun  figlio a carico, nei seguenti casi: 1) contribuenti con
reddito  complessivo  non  superiore a 36.151,98 euro con un figlio a
carico;  2)  contribuenti  con  reddito  complessivo  non superiore a
41.316,55  euro  con  due figli a carico; 3) contribuenti con reddito
complessivo non superiore a 46.481,12 euro con tre figli a carico; 4)
contribuenti  con  almeno  quattro  figli  a  carico. Per ogni figlio
portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, la detrazione di cui ai periodi precedenti e' aumentata
a 774,69 euro".
   2.  All'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte
sui redditi le parole:
   "la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per
il  primo  figlio"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "la detrazione
prevista alla lettera a) del comma 1 si applica, se piu' conveniente,
per il primo figlio".
   3.  All'articolo  13-bis,  comma  1,  del citato testo unico delle
imposte  sui  redditi,  in  materia  di detrazioni per oneri, dopo la
lettera c-bis) e' inserita la seguente:
   "c-ter)  le  spese  sostenute per i servizi di interpretariato dai
soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970,
n. 381;".
   4.  L'articolo  19,  comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive  modificazioni,  concernente  la deducibilita' delle spese
sostenute  da  imprese  produttrici  di  medicinali per promuovere ed
organizzare  congressi,  convegni  e  viaggi  ad  essi  collegati, e'
abrogato.
   5.  All'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma
13 e' sostituito dal seguente:
   "13.  Le  spese  di  pubblicita' di medicinali comunque effettuata
dalle  aziende  farmaceutiche,  ai  sensi  del decreto legislativo 30
dicembre   1992,  n.  541,  attraverso  convegni  e  congressi,  sono
deducibili nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione
del  reddito  di impresa. La deducibilita' della spesa e' subordinata
all'ottenimento da parte dell'azienda della prescritta autorizzazione
ministeriale  alla partecipazione al convegno o al congresso in forma
espressa,  ovvero  nelle forme del silenzio-assenso nei casi previsti
dalla legge".
   6.  Il  disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' sospeso per l'anno 2002.
 
             Note all'art. 2:
                 Si  riporta  il testo degli articoli 12 e 13-bis del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, recante "Approvazione del testo unico delle imposte
          sui   redditi",   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario, cosi' come
          modificati dal presente articolo:
                 "Art.  12 (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1.
          Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:
                   a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente
          separato:
                     1) lire 1.057.552, se il reddito complessivo non
          supera lire 30.000.000;
                     2)  lire  961.552,  se il reddito complessivo e'
          superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000;
                     3)  lire  889.552,  se il reddito complessivo e'
          superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 100.000.000;
                     4)  lire  817.552,  se il reddito complessivo e'
          superiore a lire 100.000.000;
                   b) per  ciascun  figlio, compresi i figli naturali
          riconosciuti,  i figli adottivi e gli affidati o affiliati,
          nonche'  ogni  altra  persona  indicata  nell'art.  433 del
          codice  civile che conviva con il contribuente o percepisca
          assegni   alimentari   non   risultanti   da  provvedimenti
          dell'autorita'  giudiziaria,  complessivamente lire 408.000
          per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e 285,08 euro
          a decorrere dal 1º gennaio 2002 da ripartire tra coloro che
          hanno  diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo
          onere   sostenuto  da  ciascuno;  il  suddetto  importo  e'
          aumentato  di  lire 240.000  per  ciascun  figlio  di  eta'
          inferiore  a  tre  anni.  Per l'anno 2001 l'importo di lire
          516.000  e' aumentato a lire 552.000, ovvero a lire 616.000
          quando  la  detrazione  sia relativa ai figli successivi al
          primo,  a  condizione che il reddito complessivo non superi
          lire 100.000.000. A decorrere dal 1º gennaio 2002 l'importo
          di  285,08 euro e' comunque aumentato a 303,68 euro, ovvero
          a  336,73  euro  quando la detrazione sia relativa ai figli
          successivi   al   primo,   a   condizione  che  il  reddito
          complessivo   non   superi   51.645,69  euro.  A  decorrere
          dall'anno  2002  la misura della detrazione e' stabilita in
          516,46 euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi:
          1)  contribuenti  con  reddito  complessivo non superiore a
          36.151,98  euro con un figlio a carico; 2) contribuenti con
          reddito  complessivo non superiore a 41.316,55 euro con due
          figli a carico; 3) contribuenti con reddito complessivo non
          superiore  a  46.481,12  euro  con  tre  figli a carico; 4)
          contribuenti  con  almeno  quattro figli a carico. Per ogni
          figlio  portatore  di  handicap  ai sensi dell'art. 3 della
          legge  5 febbraio  1992,  n.  104,  la detrazione di cui ai
          periodi precedenti e' aumentata a 774,69 euro.
                 2. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i
          figli  naturali  e  il  contribuente  non e' coniugato o se
          coniugato,    si    e'    successivamente   legalmente   ed
          effettivamente  separato, ovvero se vi sono figli adottivi,
          affidati  o affiliati del solo contribuente e questi non e'
          coniugato   o,  se  coniugato,  si  e'  successivamente  ed
          effettivamente   separato,   la  detrazione  prevista  alla
          lettera a) del comma 1 si applica, se piu' conveniente, per
          il  primo  figlio  e  per  gli  altri  figli  si applica la
          detrazione prevista dalla lettera b).
                 3.  Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a
          condizione   che  le  persone  alle  quali  si  riferiscono
          possiedano  un  reddito  complessivo,  computando  anche le
          retribuzioni    corrisposte    da    enti    e    organismi
          internazionali,  rappresentanze  diplomatiche e consolari e
          missioni,  nonche'  quelle  corrisposte  dalla  Santa Sede,
          dagli  enti  gestiti  direttamente  da  essa  e  dagli enti
          centrali  della  Chiesa  cattolica,  non  superiore  a lire
          5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
                 4.  Le  detrazioni  per  carichi  di  famiglia  sono
          rapportate  a  mese  e  competono  dal  mese in cui si sono
          verificate  a  quello  in  cui  sono  cessate le condizioni
          richieste.".
                 "Art.   13-bis   (Detrazioni   per   oneri).   -  1.
          Dall'imposta  lorda  si  detrae  un  importo pari al 19 per
          cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
          deducibili  nella  determinazione  dei  singoli redditi che
          concorrono a formare il reddito complessivo:
                   a) gli   interessi   passivi   e   relativi  oneri
          accessori,  nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da
          clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel
          territorio   dello  Stato  o  di  uno  Stato  membro  della
          Comunita'  europea  ovvero  a  stabili  organizzazioni  nel
          territorio   dello  Stato  di  soggetti  non  residenti  in
          dipendenza  di  prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei
          limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
                   b) gli   interessi   passivi,   e  relativi  oneri
          accessori,  nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da
          clausole  di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
          territorio   dello  Stato  o  di  uno  Stato  membro  della
          Comunita'  europea  ovvero  a  stabili  organizzazioni  nel
          territorio   dello  Stato  di  soggetti  non  residenti  in
          dipendenza  di  mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili
          contratti per l'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire
          ad   abitazione  principale  entro  un  anno  dall'acquisto
          stesso,  per  un importo non superiore a 7 milioni di lire.
          L'acquisto  della unita' immobiliare deve essere effettuato
          nell'anno   precedente   o   successivo   alla  data  della
          stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del
          suddetto  periodo nel caso in cui l'originario contratto e'
          estinto  e  ne  viene  stipulato  uno  nuovo di importo non
          superiore    alla    residua    quota    di   capitale   da
          rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati.
          In  caso  di  acquisto  di  unita'  immobiliare  locata, la
          detrazione   spetta   a   condizione  che  entro  tre  mesi
          dall'acquisto  sia  stato notificato al locatario l'atto di
          intimazione  di licenza o di sfratto per finita locazione e
          che  entro  un  anno  dal rilascio l'unita' immobiliare sia
          adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
          si  intende  quella  nella  quale  il contribuente o i suoi
          familiari  dimorano  abitualmente. La detrazione spetta non
          oltre  il  periodo d'imposta nel corso del quale e' variata
          la  dimora  abituale;  non  si tiene conto delle variazioni
          dipendenti  da  trasferimenti  per motivi di lavoro. Non si
          tiene  conto,  altresi',  delle  variazioni  dipendenti  da
          ricoveri  permanenti  in istituti di ricovero o sanitari, a
          condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
          caso   l'immobile  acquistato  sia  oggetto  di  lavori  di
          ristrutturazione   edilizia,   comprovata   dalla  relativa
          concessione  edilizia  o  atto  equivalente,  la detrazione
          spetta  a  decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare
          e'  adibita  a  dimora  abituale, e comunque entro due anni
          dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto uo o
          di  piu'  contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire
          e'  riferito  all'ammontare  complessivo  degli  interessi,
          oneri  accessori  e  quote  di  rivalutazione sostenuti. La
          detrazione  spetta,  nello stesso limite complessivo e alle
          stesse   condizioni,   anche  con  riferimento  alle  somme
          corrisposte  dagli  assegnatari di alloggi di cooperative e
          dagli   acquirenti   di   unita'   immobiliari   di   nuova
          costruzione,  alla cooperativa o all'impresa costruttrice a
          titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
          e  quote  di  rivalutazione  relativi  ai  mutui  ipotecari
          contratti  dalla  stessa  e ancora indivisi. Se il mutuo e'
          intestato  ad  entrambi  i  coniugi,  ciascuno di essi puo'
          fruire  della detrazione unicamente per la propria quota di
          interessi;   in   caso  di  coniuge  fiscalmente  a  carico
          dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
          le quote;
                   c) le  spese  sanitarie,  per  la parte che eccede
          lire  250  mila. Dette spese sono costituite esclusivamente
          dalle  spese  mediche e di assistenza specifica, diverse da
          quelle  indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), e dalle
          spese  chirurgiche,  per  prestazioni  specialistiche e per
          protesi   dentarie   e   sanitarie   in  genere.  Le  spese
          riguardanti  i  mezzi  necessari  all'accompagnamento, alla
          deambulazione,  alla  locomozione  e  al sollevamento e per
          sussidi   tecnici   e   informatici  rivolti  a  facilitare
          l'autosufficienza  e  le  possibilita'  di integrazione dei
          soggetti  di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
          104,  si  assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per
          la   locomozione   dei  soggetti  indicati  nel  precedente
          periodo,   con   ridotte   o   impedite  capacita'  motorie
          permanenti,  si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli
          di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere
          b),  c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del
          decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  anche  se
          prodotti  in  serie  e  adattati in funzione delle suddette
          limitazioni  permanenti  delle  capacita'  motorie.  Tra  i
          veicoli  adattati  alla  guida  sono  compresi anche quelli
          dotati  di solo cambio automatico, purche' prescritto dalla
          commissione  medica  locale di cui all'art. 119 del decreto
          legislativo  30 aprile  1992, n. 285. Tra i mezzi necessari
          per  la  locomozione  dei  non vedenti sono compresi i cani
          guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da
          stabilire  con  decreto  del  Ministro delle finanze. Tra i
          mezzi  necessari  per  la  locomozione  dei  sordomuti sono
          compresi  gli  autoveicoli rispondenti alle caratteristiche
          da  stabilire  con  decreto  del Ministro delle finanze. La
          detrazione  spetta  una sola volta in un periodo di quattro
          anni,   salvo   i   casi   in  cui  dal  Pubblico  registro
          automobilistico  risulti  che il suddetto veicolo sia stato
          cancellato  da  detto registro, e con riferimento a un solo
          veicolo,  nei  limiti  della  spesa  di  lire  trentacinque
          milioni  o,  nei  casi  in  cui  risultasse che il suddetto
          veicolo  sia  stato rubato e non ritrovati nei limiti della
          spesa  massima  di  lire  trentacinque  milioni  da  cui va
          detratto  l'eventuale rimborso assicurativo. a' consentito,
          alternativamente,  di  ripartire  la predetta detrazione in
          quattro  quote  annuali  costanti  e  di  pari  importo. La
          medesima  ripartizione  della  detrazione  in quattro quote
          annuali di pari importo e' consentita, con riferimento alle
          altre  spese  di cui alla presente lettera, nel caso in cui
          queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire
          30  milioni  annue.  Si  considerano  rimaste  a carico del
          contribuente  anche  le  spese  rimborsate  per  effetto di
          contributi  o premi di assicurazione da lui versati e per i
          quali  non  spetta  la  detrazione d'imposta o che non sono
          deducibili  dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che
          concorrono  a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste a
          carico  del contribuente le spese rimborsate per effetto di
          contributi  o  premi  che,  pur  essendo  versati da altri,
          concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di
          lavoro  ne  abbia  riconosciuto  la  detrazione  in sede di
          ritenuta;
                   c-bis)  le  spese veterinarie, fino all'importo di
          lire  750.000,  limitatamente  alla  parte  che eccede lire
          250.000.  Con  decreto  del  Ministero  delle  finanze sono
          individuate  le tipologie di animali per le quali spetta la
          detraibilita' delle predette spese;
                   c-ter)   le  spese  sostenute  per  i  servizi  di
          interpretariato  dai  soggetti  riconosciuti  sordomuti, ai
          sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
                   d) le  spese funebri sostenute in dipendenza della
          morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e
          di  affidati  o  affiliati,  per  importo non superiore a 3
          milioni di lire per ciascuna di esse;
                   e) le  spese  per frequenza di corsi di istruzione
          secondaria  e  universitaria,  in  misura  non  superiore a
          quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
          statali;
                   f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il
          rischio  di morte o di invalidita' permanente non inferiore
          al  5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
          autosufficienza   nel  compimento  degli  atti  della  vita
          quotidiana,  se  l'impresa di assicurazione non ha facolta'
          di  recesso  dal contratto, per un importo complessivamente
          non  superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del
          Ministero   delle   finanze,   sentito  l'Istituto  per  la
          vigilanza   sulle   assicurazioni   private  (ISVAP),  sono
          stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i
          contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
          Per   i  percettori  di  redditi  di  lavoro  dipendente  e
          assimilato,  si  tiene  conto, ai fini del predetto limite,
          anche  dei  premi di assicurazione in relazione ai quali il
          datore  di  lavoro  ha  effettuato la detrazione in sede di
          ritenuta;
                   g) le  spese sostenute dai soggetti obbligati alla
          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
          sensi  della  legge  1º giugno 1939, n. 1089, e del decreto
          del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
          nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
          delle  spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
          risultare   da  apposita  certificazione  rilasciata  dalla
          competente   soprintendenza   del   Ministero  per  i  beni
          culturali  e  ambientali,  previo  accertamento  della loro
          congruita'  effettuato  d'intesa  con il competente ufficio
          del  territorio  del Ministero delle finanze. La detrazione
          non  spetta  in  caso di mutamento di destinazione dei beni
          senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
          i  beni  culturali  e  ambientali,  di mancato assolvimento
          degli  obblighi  di  legge  per  consentire l'esercizio del
          diritto  di  prelazione  dello  Stato  sui  beni immobili e
          mobili  vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
          di  questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali e
          ambientali   da'   immediata  comunicazione  al  competente
          ufficio  delle  entrate  del  Ministero delle finanze delle
          violazioni  che  comportano  la  perdita  del  diritto alla
          detrazione;  dalla  data di ricevimento della comunicazione
          inizia  a  decorrere  il  termine  per  la  rettifica della
          dichiarazione dei redditi;
                   h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
          Stato,  delle  regioni,  degli enti locali territoriali, di
          enti  o  istituzioni  pubbliche,  di comitati organizzatori
          appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
          culturali   e  ambientali,  di  fondazioni  e  associazioni
          legalmente  riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
          o   promuovono   attivita'  di  studio,  di  ricerca  e  di
          documentazione  di rilevante valore culturale e artistico o
          che   organizzano   e   realizzano   attivita'   culturali,
          effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
          la  manutenzione,  la  protezione  o il restauro delle cose
          indicate nell'art. 1 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e
          nel  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 settembre
          1963,  n.  1409,  ivi comprese le erogazioni effettuate per
          l'organizzazione  in  Italia  e  all'estero  di mostre e di
          esposizioni  di  rilevante  interesse scientifico-culturale
          delle  cose  anzidette,  e  per  gli  studi  e  le ricerche
          eventualmente  a tal fine necessari, nonche' per ogni altra
          manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
          anche  ai  fini  didattico-promozionali,  ivi  compresi gli
          studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
          le  pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative
          culturali  devono  essere  autorizzate,  previo  parere del
          competente  comitato di settore del Consiglio nazionale per
          i  beni  culturali  e  ambientali, dal Ministero per i beni
          culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
          spesa  ed  il  conto  consuntivo.  Il  Ministero per i beni
          culturali   e   ambientali  stabilisce  i  tempi  necessari
          affinche'  le  erogazioni  liberali  fatte  a  favore delle
          associazioni  legalmente  riconosciute, delle istituzioni e
          delle  fondazioni  siano  utilizzate per gli scopi indicati
          nella   presente   lettera   e  controlla  l'impiego  delle
          erogazioni  stesse.  Detti  termini  possono, per causa non
          imputabile  al  donatario, essere prorogati una sola volta.
          Le  erogazioni  liberali  non  integralmente utilizzate nei
          termini  assegnati  affluiscono  all'entrata  del  bilancio
          dello   Stato,   o   delle  regioni  e  degli  enti  locali
          territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui
          essi  siano  direttamente coinvolti, e sono destinate ad un
          fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per
          l'anno  successivo.  Il  Ministero  per  i beni culturali e
          ambientali  comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al
          centro  informativo  del  Dipartimento  delle  entrate  del
          Ministero  delle  finanze  l'elenco nominativo dei soggetti
          erogatori,  nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate
          entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
                   h-bis)  il  costo  specifico  o,  in  mancanza, il
          valore  normale  dei  beni ceduti gratuitamente, in base ad
          apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita' di cui
          alla lettera h);
                   i) le  erogazioni  liberali in denaro, per importo
          non  superiore  al  2  per  cento  del  reddito complessivo
          dichiarato,  a  favore  di  enti  o  istituzioni pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo  di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita' nello
          spettacolo,   effettuate  per  la  realizzazione  di  nuove
          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
          strutture  esistenti,  nonche'  per  la produzione nei vari
          settori  dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
          dalla   data   del   ricevimento  affluiscono,  nella  loro
          totalita', all'entrata dello Stato;
                   i-bis)  le  erogazioni  liberali  in  denaro,  per
          importo  non  superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
          organizzazioni  non  lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
          nonche' i contributi associativi, per importo non superiore
          a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa'
          di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
          cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine
          di  assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di
          impotenza  al  lavoro  o  di  vecchiaia, ovvero, in caso di
          decesso,  un  aiuto  alle  loro  famiglie. La detrazione e'
          consentita   a   condizione   che  il  versamento  di  tali
          erogazioni  e  contributi  sia  eseguito  tramite  banca  o
          ufficio  postale  ovvero  mediante  gli  altri  sistemi  di
          pagamento  previsti  dall'art.  23  del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee
          a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento
          di  efficaci  controlli,  che  possono essere stabilite con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze da emanarsi ai sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                   i-ter)  le  erogazioni  liberali in denaro, per un
          importo  complessivo  in  ciascun  periodo  di  imposta non
          superiore  a  due milioni di lire, in favore delle societa'
          sportive  dilettantistiche,  a condizione che il versamento
          di  tali  erogazioni  sia  eseguito tramite banca o ufficio
          postale,  ovvero  secondo  altre  modalita'  stabilite  con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  da emanare ai sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                   i-quater)  le  erogazioni  liberali in denaro, per
          importo  non  superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
          associazioni  di  promozione  sociale iscritte nei registri
          previsti  dalle  vigenti  disposizioni di legge. Si applica
          l'ultimo periodo della lettera i-bis);
                   l-bis)  dall'imposta  lorda  si  detrae un importo
          pari  al  19 per cento per le erogazioni liberali in denaro
          in  favore  dei  partiti  e  movimenti politici per importi
          compresi  tra  100.000  e  200  milioni  di lire effettuate
          mediante versamento bancario o postale.
                   l-ter)  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito delle
          persone  fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla
          concorrenza  del  suo  ammontare, un importo pari al 19 per
          cento  dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni
          di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
          nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
          di   indicizzazione   pagati   a   soggetti  residenti  nel
          territorio   dello  Stato  o  di  uno  Stato  membro  delle
          Comunita'  europee,  ovvero  a  stabili  organizzazioni nel
          territorio  dello  Stato  di  soggetti  non  residenti,  in
          dipendenza  di  mutui  contratti,  a partire dal 1º gennaio
          1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita'
          immobiliare   da  adibire  ad  abitazione  principale.  Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite  le
          modalita'  e  le  condizioni  alle  quali e' subordinata la
          detrazione di cui al presente comma;
                   l-quater)  dall'imposta  lorda  si  detrae,  nella
          misura  forfettaria  di lire un milione, la spesa sostenuta
          dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
                 2.  Per  gli oneri indicati alle lettere c), e) e f)
          del  comma  1  la  detrazione  spetta  anche  se sono stati
          sostenuti  nell'interesse  delle persone indicate nell'art.
          12  che  si  trovino  nelle  condizioni ivi previste, fermo
          restando,  per  gli oneri di cui alla lettera f), il limite
          complessivo  ivi  stabilito.  Per  gli  oneri  di  cui alla
          lettera  c)  del  medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse
          delle  persone  indicate  nell'art.  12  che non si trovino
          nelle   condizioni   previste  dal  comma  3  del  medesimo
          articolo,   affette   da   patologie   che   danno  diritto
          all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la
          detrazione  spetta  per  la  parte  che  non trova capienza
          nell'imposta  da esse dovuta, relativamente alle sole spese
          sanitarie  riguardanti  tali  patologie, ed entro il limite
          annuo di lire 12.000.000.
                 3.  Per  gli  oneri  di cui alle lettere a), g), h),
          h-bis),  i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle
          societa' semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai
          singoli   soci   nella   stessa  proporzione  prevista  nel
          menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito.".
                 Si   riporta  il  testo  dell'art.  19  della  legge
          11 marzo   1988,   n.  67,  recante  "Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge   finanziaria  1988)",  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  14 marzo 1988, n. 61,
          cosi' come modificato dal presente articolo:
                 "Art.  19.  -  1. Per l'esecuzione di prestazioni di
          diagnostica  strumentale  e  di  laboratorio,  compresa  la
          diagnostica  radioimmu-nologica,  la medicina nucleare e la
          fisiochinesiterapia  in regime di convenzionamento esterno,
          salvi  gli  interventi  di riabilitazione e per le malattie
          croniche  che  richiedono  trattamenti  periodici, non puo'
          essere  superato  annualmente  di  oltre  il 5 per cento il
          limite  delle  prestazioni  erogate nell'ambito di ciascuna
          regione  nell'anno  1986  al medesimo titolo. Il termine di
          tre  giorni,  entro  il  quale  i  cittadini  sono tenuti a
          servirsi  delle strutture pubbliche prima di poter accedere
          alle  convenzionate  per  le  prestazioni sopraindicate, e'
          elevato  a  quattro  giorni. Nelle strutture ospedaliere va
          assicurata  comunque  la  precedenza  ai  ricoverati per le
          prestazioni  sopraindicate. Eventuali inosservanze da parte
          di  unita'  sanitarie locali del termine massimo di quattro
          giorni  per  l'accesso  al convenzionamento esterno possono
          essere  segnalate  dagli  interessati  alle  regioni e alle
          province  autonome di Trento e Bolzano nonche' al Ministero
          della  sanita'.  Il  Ministro della sanita' regolamenta con
          proprio decreto la materia.
                 2.  Tutte  le  strutture  autorizzate  a  fornire le
          prestazioni  di  cui  al  comma  1  e gia' convenzionate al
          31 gennaio  1988 con il Servizio sanitario nazionale, anche
          se  in  forma  societaria,  restano  convenzionate  con  il
          Servizio  sanitario nazionale sino all'entrata in vigore di
          una  nuova disciplina organica della materia e comunque non
          oltre il 31 marzo 1989.
                 3.  Gli specialisti e le strutture convenzionate per
          le prestazioni di cui al comma 1 debbono tenere aggiornati,
          ai  fini  dei  controlli  di  congruita'  delle prestazioni
          effettuate,  un registro di carico dei materiali impiegati,
          corredato dalle copie delle relative fatture di acquisto ed
          un  registro  del  personale  comunque  impiegato corredato
          dalle copie della documentazione comprovante l'assolvimento
          dei   relativi   obblighi   contributivi.  Le  inadempienze
          riscontrate    nei    controlli    sull'osservanza    delle
          disposizioni  di cui sopra sono contestate agli specialisti
          ed  alle  strutture  convenzionate  perche'  forniscano  le
          eventuali   giustificazioni   ai  sensi  delle  convenzioni
          vigenti. In caso di inadempienza non giustificata, l'unita'
          sanitaria  locale  dispone la sospensione della convenzione
          per  un periodo di sei mesi. Dopo il periodo di sospensione
          ogni  ulteriore  non  giustificata inadempienza comporta la
          risoluzione del rapporto convenzionale.
                 4.   I   medicinali   per   uso  umano,  al  momento
          dell'autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata
          ai  sensi  del  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
          sono   classificati   come   medicinali  prescrivibili  dal
          Servizio   sanitario   nazionale   o  come  medicinali  non
          prescrivibili   dal   Servizio   sanitario   nazionale.  Il
          provvedimento che autorizza l'immissione in commercio di un
          medicinale   per   uso   umano   specifica,   altresi',  la
          classificazione   ai   fini   del  decreto  legislativo  di
          recepimento  della  direttiva del Consiglio delle Comunita'
          europee n. 92/26 CEE ed eventuali modificazioni.
                 5.   Al   prontuario   terapeutico,  costituito  dai
          medicinali  prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale,
          sono   allegati   l'elenco   dei   medicinali  utilizzabili
          esclusivamente   in   ambiente  ospedaliero  e  quello  dei
          medicinali  utilizzabili  esclusivamente dagli specialisti,
          in  ambulatorio. Il prontuario deve conformarsi ai principi
          e  ai  criteri  stabiliti  dall'art. 30, terzo comma, della
          legge  23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni
          ed integrazioni.
                 6. (Comma soppresso).
                 7.   Alla   Commissione   di  cui  al  decreto-legge
          30 ottobre  1987,  n.  443,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  29 dicembre  1987,  n. 531, sono attribuiti i
          seguenti compiti:
                   a) valutare   la   rispondenza  delle  specialita'
          medicinali  ai  requisiti  richiesti  dalle disposizioni di
          legge e dalle direttive in materia emanate dalla CEE;
                   b) proporre   la  collocazione  delle  specialita'
          medicinali  in  una  delle  classi,  di  cui al comma 4, al
          momento   della  loro  autorizzazione  alla  immissione  in
          commercio   ovvero  proporre  le  modifiche  di  classe  di
          appartenenza  quando  nuove  acquisizioni  scientifiche  lo
          rendano necessario;
                   c) effettuare  la  revisione  di  ogni specialita'
          medicinale dopo tre anni dalla registrazione ed annualmente
          quella   dei   farmaci   di   uso   ospedaliero   ai   fini
          dell'eventuale  proposta  di estensione alla pratica medica
          extra-ospedaliera;
                   d) proporre  la migliore aderenza delle confezioni
          delle  specialita' medicinali alle reali esigenze dei cicli
          terapeutici.
                 8.  Il  Ministero  della  sanita', su proposta della
          Commissione  di  cui  al  decreto-legge 30 ottobre 1987, n.
          443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
          1987,  n.  531,  in  relazione ai principi e criteri di cui
          all'art.  30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
          833, e tenuto conto del disposto dell'art. 32, terzo comma,
          della  legge  27 dicembre  1983,  n. 730, provvede entro il
          31 ottobre  1988 alla revisione del prontuario terapeutico.
          Fino  all'attuazione  di  detta  revisione  ha efficacia il
          prontuario   terapeutico  vigente.  La  citata  Commissione
          consultiva    del    farmaco    dispone   con   continuita'
          l'aggiornamento  nel  prontuario  terapeutico  dei  farmaci
          nuovi o gia' noti.
                 9. Entro il 30 giugno 1988 a norma del decreto-legge
          12 settembre  1983,  n. 463, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  11 novembre  1983,  n.  638,  il CIP fissa il
          prezzo dei farmaci galenici inclusi nel prontuario.
                 10.  La Commissione di cui al comma 7, sulla base di
          un  proprio  programma  di  lavoro  e  tenuto  conto  delle
          indicazioni del piano di settore, di cui all'art. 32, terzo
          comma,   della   legge   27 dicembre   1983,  n.  730,  con
          particolare    riferimento    alle   proiezioni   temporali
          programmatiche  ivi  previste,  procede alla valutazione di
          tutte  le specialita' medicinali gia' registrate ai fini di
          proporre  la loro collocazione nelle classi di cui al comma
          4,  entro  il  termine del 31 ottobre 1988, nonche' ai fini
          della  revisione delle autorizzazioni, in ottemperanza alla
          direttiva  n.  75/319/CEE  20 maggio 1975, entro il termine
          del  30 giugno 1990. Con decreto del Ministro della sanita'
          sono adottati gli atti conseguenti.
                 11. (Comma abrogato).
                 12.  Fino  al  31 dicembre  1988  non si fa luogo ad
          aumenti  del  prezzo  delle specialita' medicinali comprese
          nel  prontuario  terapeutico  nazionale.  Tale  termine  e'
          prolungato  fino  al  30 ottobre  1989  qualora  non si sia
          provveduto,  entro  il  31 ottobre 1988, alla revisione del
          prontuario terapeutico nazionale.
                 13.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore
          della   presente   legge,   la   quota   di  partecipazione
          dell'assistito alla spesa per le prestazioni farmaceutiche,
          prevista   dall'art.   10,   comma   3,   lettera   b)  del
          decreto-legge  12 settembre  1983,  n.  463,  convertito in
          legge,  con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
          638, e' determinata in lire 2.000 per ricetta.
                 14. (Comma abrogato).
                 15.   Entro   il   31 maggio   1988,   il   Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto   con   il  Ministro  della  sanita',  sentite  le
          competenti  Commissioni  parlamentari,  propone al Comitato
          interministeriale  prezzi un nuovo metodo di determinazione
          del  prezzo amministrato delle specialita' medicinali e dei
          prodotti galenici.
                 16.  I  benefici previsti dall'art. 1, decreto-legge
          31 luglio  1987,  n.  318,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  3 ottobre  1987,  n.  399,  sono  estesi alle
          farmacie,  comprese  quelle  pubbliche,  nonche'  alle loro
          associazioni  che svolgono le attivita' di acquisizione dei
          dati  per  l'acquisto  o l'utilizzazione mediante locazione
          finanziaria    di    elaboratori   elettronici,   programmi
          applicativi   e   apparecchiature  di  lettura  automatica.
          All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente comma,
          valutato  per  l'anno 1988 in lire 10 miliardi, si provvede
          mediante   corrispondente   utilizzo  delle  disponibilita'
          esistenti  sul  fondo  speciale  rotativo per l'innovazione
          tecnologica  di cui all'art. 14, legge 17 febbraio 1982, n.
          46.
                 17.   a'   istituito  un  fondo  per  interventi  di
          educazione ed informazione sanitaria collegate ad attivita'
          sportive  ed  iniziative anti-doping. La gestione del fondo
          spetta ad un Comitato composto dal Ministero della sanita',
          che  lo presiede, della pubblica istruzione e del turismo e
          dello  spettacolo.  Il  Comitato,  annualmente, determina i
          programmi  e  le modalita' di attuazione, avvalendosi della
          collaborazione  di esperti di istituti pubblici di ricerca,
          delle universita', delle scuole di ogni ordine e grado, del
          CONI  ed  enti di promozione sportiva. Agli oneri derivanti
          dall'applicazione  del presente comma, valutati in lire tre
          miliardi  in  ragione  d'anno, si provvede con riduzione di
          lire  1.500  milioni  per  ciascuno dei capitoli 1204 dello
          stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione
          per  l'anno  1988  e  4302  dello  stato  di previsione del
          Ministero  della  sanita'  per l'anno 1988 e corrispondenti
          capitoli per gli esercizi successivi. Il CONI partecipa con
          propri contributi all'attuazione dei programmi previsti nel
          presente comma.
                 18.   Sono   trasferiti  ai  comuni  competenti  per
          territorio  gli adempimenti connessi con la ricezione delle
          dichiarazioni  di  cui  all'art.  23,  comma 1, della legge
          28 febbraio   1986,  n.  41,  ed  il  conseguente  rilascio
          dell'attestazione   comprovante  il  diritto  all'esenzione
          dalla  parteci-pazione  alla  spesa sanitaria per motivi di
          reddito.  Per l'uniforme applicazione delle norme di cui al
          presente  comma,  con decreto del Ministro dell'interno, di
          concerto  con i Ministri della sanita' e del lavoro e della
          previdenza   sociale,   sono   fissate  le  caratteristiche
          tecniche  del modulo da utilizzare per le attestazioni e le
          modalita'  per  il relativo rilascio. Le attestazioni delle
          esenzioni  non  correlate  a  reddito sono rilasciate dalle
          unita' sanitarie locali.
                 19.  Le  regioni  definiscono  con le organizzazioni
          sindacali  firmatarie  dell'accordo di lavoro del personale
          del  Servizio  sanitario nazionale, non oltre il termine di
          novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della
          presente legge, i progetti finalizzati di cui all'art. 103,
          comma  7,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          20 maggio  1987,  n. 270, ed il relativo finanziamento, con
          prioritario  riferimento  alla riduzione della durata media
          delle  degenze, dei tempi di attesa per i ricoveri e per lo
          svolgimento  di  accertamenti  diagnostici  di  particolare
          rilevanza  e  complessita',  nonche'  al  contenimento  dei
          consumi  farmaceutici  intra  ed  extraospedalieri all'uopo
          coinvolgendo  nella  fase di attuazione e di incentivazione
          le commissioni professionali di presidio e regionali per la
          verifica  e la revisione della qualita' tecnico-scientifica
          dell'assistenza  sanitaria  di cui all'art. 119 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  20 maggio 1987, n. 270,
          all'art.  40  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          8 giugno   1987,  n.  289,  all'art.  32  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  8 giugno  1987,  numero 290,
          all'art.  41  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          8 giugno   1987,  numero  291.  Qualora  le  organizzazioni
          sindacali non facciano pervenire le proprie osservazioni in
          tempo  utile,  i progetti vengono definiti dalle regioni in
          via  autonoma.  Qualora  le  regioni  non  provvedano  alla
          definizione  dei progetti, le somme costituenti il fondo di
          incentivazione  di  cui  all'art.  102, comma 7, del citato
          decreto  del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n.
          270,  restano  accantonate  e non possono essere erogate al
          personale ad altro titolo.
                 20.   Allo   scopo   di   garantire   condizioni  di
          uniformita'  e di uguaglianza dell'assistenza sanitaria sul
          territorio  nazionale,  il Ministro della sanita' individua
          con  proprio  decreto,  entro  novanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, l'elenco delle
          prestazioni  erogabili,  in  forza  di  norme  a  carattere
          nazionale,  a  carico  del Servizio sanitario nazionale, ad
          integrazione  delle prestazioni curative previste dall'art.
          25   della   legge  23 dicembre  1978,  numero  833.  Altre
          prestazioni  aggiuntive  non  comprese  nell'elenco possono
          essere  erogate  con  le  modalita'  previste dall'art. 25,
          ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730.".
                 Si   riporta  il  testo  dell'art.  36  della  legge
          27 dicembre   1997,   n.   449,   recante  "Misure  per  la
          stabilizzazione  della  finanza pubblica", pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  30 dicembre  1997, n. 302, supplemento
          ordinario, cosi' come modificato dal presente articolo:
                 "Art.  36  (Determinazione  del prezzo dei farmaci e
          spese per assistenza farmaceutica). - 1. La disposizione di
          cui  all'art. 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n.
          537,  secondo  la quale, a decorrere dal 1º gennaio 1994, i
          prezzi  delle  specialita' medicinali, esclusi i medicinali
          da banco, sono sottoposti al regime di sorveglianza secondo
          le  modalita'  indicate  dal CIPE e non possono superare la
          media   dei  prezzi  risultanti  per  prodotti  similari  e
          inerenti  al  medesimo  principio  attivo nell'ambito della
          Comunita'  europea,  deve  essere  intesa  nel senso che e'
          rimesso  al CIPE stabilire anche quali e quanti Paesi della
          Comunita'  prendere  a  riferimento  per  il confronto, con
          applicazione dei tassi di conversione fra le valute, basati
          sulla parita' dei poteri d'acquisto, come determinati dallo
          stesso CIPE.
                 2. Dalla data del 1º settembre 1994 fino all'entrata
          in  vigore  del  metodo di calcolo del prezzo medio europeo
          come  previsto  dai  commi  3  e 4, restano validi i prezzi
          applicati  secondo i criteri indicati per la determinazione
          del  prezzo  medio  europeo  dalle  deliberazioni  del CIPE
          25 febbraio  1994,  16 marzo 1994, 13 aprile 1994, 3 agosto
          1994 e 22 novembre 1994.
                 3.  A  decorrere  dal  1º luglio  1998,  ai fini del
          calcolo  del  prezzo  medio  dei  medicinali si applicano i
          tassi   di  cambio  ufficiali  relativi  a  tutti  i  Paesi
          dell'Unione  europea in vigore nel primo giorno non festivo
          del  quadrimestre  precedente  quello  in  cui  si opera il
          calcolo.
                 4.  Entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in
          vigore  della presente legge, con deliberazione del CIPE si
          provvede  alla  definizione  dei criteri per il calcolo del
          prezzo  medio  europeo  sulla  base  di quanto previsto dal
          comma  3 e delle medie ponderate in funzione dei consumi di
          medicinali in tutti i Paesi dell'Unione europea per i quali
          siano   disponibili   i  dati  di  commercializzazione  dei
          prodotti. La deliberazione suddetta deve comunque prevedere
          l'inapplicabilita'  del  metodo ai medicinali che non siano
          in  commercio  in  almeno  quattro Paesi, due dei quali con
          regime  di  prezzi  amministrati. Se l'azienda farmaceutica
          interessata  non  autocertifica,  nei  casi  previsti dalla
          deliberazione  del  CIPE cui al presente comma, il prezzo o
          il  fatturato  o  le  quantita'  di  un  medicinale venduto
          all'estero,  il  corrispondente  medicinale non puo' essere
          venduto,  in Italia, ad un prezzo superiore all'ottanta per
          cento  del  prezzo  in  vigore.  Qualora  manchi  il prezzo
          vigente, perche' il medicinale non e' ancora in commercio o
          per altro ro motivo, il medicinale non puo' essere comunque
          venduto  ad  un  prezzo  superiore al prezzo piu' basso fra
          quelli dei farmaci aventi la stessa indicazione terapeutica
          principale.  Le disposizioni dei due precedenti periodi non
          si  applicano se la mancata autocertificazione sia dovuta a
          cause non imputabili all'azienda farmaceutica interessata.
                 5. Per i medicinali gia' in commercio, l'adeguamento
          del prezzo alla media europea calcolata secondo il disposto
          del  comma  4 ha effetto immediato qualora la media risulti
          inferiore   al   prezzo   in   vigore;  in  caso  contrario
          l'adeguamento e' attuato in sei fasi con cadenza annuale di
          eguale importo.
                 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, non si applicano gli adeguamenti alla media
          comunitaria  gia'  previsti  dall'art.  8,  comma 12, della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537.
                 7.  Il prezzo delle specialita' medicinali a base di
          principi   attivi   per   i  quali  e'  scaduta  la  tutela
          brevettuale  e'  pari all'80 per cento del prezzo calcolato
          secondo  i  criteri  stabiliti  dal CIPE per le specialita'
          medicinali.   Per  le  specialita'  medicinali  autorizzate
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge, il disposto del primo periodo del presente
          comma  si  applica  con  effetto  immediato,  mentre per le
          specialita'  gia' autorizzate la riduzione del 20 per cento
          dei  prezzi attuali si applica in quattro anni, a decorrere
          dal  1º luglio  1998,  per  scaglioni  di  pari importo. Le
          disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano alle
          specialita'   medicinali  che  hanno  goduto  della  tutela
          brevettuale  e  a quelle che hanno usufruito della relativa
          licenza.
                 8.  I medicinali con prezzo conforme alla disciplina
          del  prezzo  medio  europeo  prevista dal presente articolo
          sono  collocati  nelle  classi di rimborsabilita' applicate
          alle corrispondenti categorie terapeutiche omogenee.
                 8-bis.  Il Ministro della sanita' puo' stabilire che
          le  regioni  e  le  province  autonome  possono  provvedere
          all'acquisto  all'estero,  nell'ambito dell'Unione europea,
          anche  attraverso una struttura di coordinamento nazionale,
          di  medicinali  destinati  al  trattamento  delle  malattie
          invalidanti  o delle malattie rare di cui all'art. 5, comma
          1,  del  decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, aventi
          le caratteristiche di cui alle lettere a) e b) dell'art. 8,
          comma  10,  della  legge  24 dicembre 1993, n. 537, che, in
          base  alla  normativa  in  vigore,  siano  trasferiti nella
          classe  prevista  dalla lettera c) del medesimo comma 10 in
          conseguenza   di  decisioni  o  comportamenti  dell'azienda
          titolare.
                 9.  La  percentuale di riduzione del prezzo prevista
          dal  comma 130 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n.
          549,  come  sostituito dal decreto-legge 20 giugno 1996, n.
          323,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1996,  n.  425,  ai fini della classificazione del generico
          nelle  classi  dei medicinali erogati a carico del Servizio
          sanitario  nazionale,  deve  intendersi  riferita al prezzo
          della  corrispondente  specialita' medicinale che ha goduto
          della tutela brevettuale o delle specialita' medicinali che
          hanno usufruito della relativa licenza.
                 10.  In  deroga  alla  disciplina  del  prezzo medio
          europeo  prevista  dal  presente  articolo, le disposizioni
          sulla  contrattazione  dei prezzi recate dall'art. 1, comma
          41,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono estese, in
          via sperimentale, per due anni, alle specialita' medicinali
          autorizzate   in   Italia  secondo  il  sistema  del  mutuo
          riconoscimento, fatta eccezione per la previsione di cui al
          secondo   periodo   del   richiamato   comma   41,  la  cui
          applicazione   alle   specialita'  medicinali  predette  e'
          differita  al 1º gennaio 1999; gli accordi conseguentemente
          stipulati  entro il 31 dicembre 1999 restano in vigore fino
          alla data prevista nelle clausole contrattuali, fatta salva
          diversa  disciplina legislativa. Ai medicinali innovativi e
          a   quelli   autorizzati   con   il   sistema   del   mutuo
          riconoscimento,  soggetti  alle  previsioni  del richiamato
          art.  1,  comma  41,  della  legge  n. 662 del 1996, non si
          applica il disposto dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge
          20 giugno  1996,  n.  323,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.
                 11.  Il  Ministro della sanita' adotta misure atte a
          favorire  la  produzione  e  l'uso  di farmaci generici, ad
          assicurare   un'adeguata   informazione  del  pubblico  sui
          medicinali   attraverso  strumenti  ulteriori  rispetto  al
          foglio illustrativo e a rendere effettiva l'introduzione di
          confezioni  di specialita' medicinali e di farmaci generici
          che,  per  dosaggio e quantitativo complessivo di principio
          attivo,   risultino   ottimali   in   rapporto   al   ciclo
          terapeutico.
                 12.  Il  Ministro  della  sanita'  adotta iniziative
          dirette  a impedire aumenti non giustificati dei prezzi dei
          medicinali  collocati nella classe c) prevista dall'art. 8,
          comma  10,  della  legge  24 dicembre  1993,  n.  537.  Gli
          eventuali  aumenti  dei prezzi dei medicinali predetti sono
          ammessi  esclusivamente  a  decorrere  dalla  comunicazione
          degli  stessi  al  Ministero  della sanita' e al CIPE e con
          frequenza annuale.
                 13.  Le  spese di pubblicita' di medicinali comunque
          effettuata   dalle  aziende  farmaceutiche,  ai  sensi  del
          decreto  legislativo  30 dicembre  1992, n. 541, attraverso
          convegni  e  congressi, sono deducibili nella misura del 20
          per  cento  ai  fini  della  determinazione  del reddito di
          impresa.   La  deducibilita'  della  spesa  e'  subordinata
          all'ottenimento  da  parte  dell'azienda  della  prescritta
          autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno
          o  al  congresso  in forma espressa, ovvero nelle forme del
          silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge.
                 14.   Per   iniziative   di  farmacovigilanza  e  di
          informazione  degli  operatori  sanitari  sulle proprieta',
          sull'impiego  e  sugli effetti indesiderati dei medicinali,
          nonche'  per  le  campagne  di  educazione  sanitaria nella
          stessa materia, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 1999,
          la  spesa di lire 100 miliardi. Tale importo e' iscritto ad
          apposita   unita'  previsionale  di  base  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  della sanita' ed e' utilizzato,
          per  una  quota pari al 50 per cento, dalle regioni e dalle
          province  autonome,  che  si  avvalgono  a  tal  fine delle
          aziende  unita'  sanitarie locali, e per il restante 50 per
          cento  direttamente dal Dipartimento per la valutazione dei
          medicinali   e  la  farmacovigilanza  del  Ministero  della
          sanita'. Al conseguente onere si provvede con le entrate di
          cui al comma 13.
                 15.   L'onere   a   carico  del  Servizio  sanitario
          nazionale  per  l'assistenza farmaceutica e' determinato in
          lire  11.091  miliardi  per  l'anno  1998,  200  dei  quali
          destinati,  in parti eguali, a far fronte ai maggiori costi
          derivanti  dall'introduzione  dei  farmaci  innovativi e di
          farmaci  per  la  prevenzione  ed il trattamento dell'AIDS,
          lire 11.451 miliardi per l'anno 1999 e lire 11.811 miliardi
          per l'anno 2000, salvo diversa determinazione adottata, per
          gli anni 1999 e 2000, con apposita disposizione della legge
          finanziaria  a  ciascuno di essi relativa. L'onere predetto
          puo'  registrare  un  incremento  non  superiore  al 10 per
          cento,  fermo  restando  il  mantenimento  delle occorrenze
          finanziarie  delle  regioni  nei  limiti degli stanziamenti
          complessivi previsti per i medesimi anni.
                 16.   Nel   caso   che  la  spesa  per  l'assistenza
          farmaceutica   ecceda,  secondo  proiezioni  da  effettuare
          trimestralmente,  gli  importi  previsti  dal  comma 15, il
          Ministro   della   sanita',   avvalendosi   di  un'apposita
          commissione  da  istituire con proprio decreto, che includa
          una  rappresentanza delle aziende del settore, ivi comprese
          quelle  della  distribuzione  intermedia  e finale, e della
          Commissione  unica  del  farmaco,  valuta  l'entita'  delle
          eccedenze   per  ciascuna  classe  terapeutica  omogenea  e
          identifica le misure necessarie. La suddivisione dell'onere
          tra  le  tre  categorie  predette  avviene sulla base delle
          quote  di  spettanza  sui prezzi di cessione dei medicinali
          tenendo  conto  dei  margini effettivi delle farmacie quali
          risultano  dall'applicazione  dei commi 40 e 41 dell'art. 1
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
                 16-bis. (Comma abrogato).
                 17. Al fine di consentire al competente Dipartimento
          per  la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza di
          definire,  entro  due  anni,  tutti i procedimenti relativi
          alle  domande arretrate di autorizzazione all'immissione in
          commercio  di  medicinali,  il  Ministro  della  sanita' e'
          autorizzato  ad  avvalersi, mediante incarichi temporanei e
          revocabili,   entro  il  limite  complessivo  di  cinquanta
          unita',   di   medici,   chimici,  farmacisti,  economisti,
          informatici,  amministrativi  e  personale  esecutivo,  non
          appartenenti  alla  pubblica amministrazione. Gli incarichi
          sono  conferiti,  previa  selezione  pubblica,  con decreto
          ministeriale  per  un  periodo  non  superiore a due anni e
          possono essere revocati in qualsiasi momento per ragioni di
          servizio,  ivi compresa l'opportunita' di sostituire, entro
          lo  stesso  biennio,  l'incaricato  con  persona  di  altra
          professionalita'.  La misura dei compensi per gli incarichi
          e'  determinata  con decreto del Ministro della sanita', di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione     economica,     tenuto     conto    della
          professionalita'  richiesta.  Gli oneri per il conferimento
          degli  incarichi non possono eccedere il valore di lire 2,5
          miliardi  per  anno. Agli stessi oneri si provvede mediante
          utilizzazione  di  quota parte degli introiti delle tariffe
          per   le   domande   di  autorizzazione  all'immissione  in
          commercio  dei  medicinali previsti dall'art. 5 del decreto
          legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.".
                 Il  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 541
          (Attuazione   della   direttiva  92/28/CEE  concernente  la
          pubblicita'  dei  medicinali  per  uso umano) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7, supplemento
          ordinario.
                 Si  riporta  il  testo dell'art. 2, comma 1, lettera
          c),   della   legge   23 dicembre  2000,  n.  388,  recante
          "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale   dello   Stato   (legge   finanziaria  2001)",
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
          302, supplemento ordinario:
                 "Art.  2  (Disposizioni  in  materia  di imposte sui
          redditi  relative  alla  riduzione  delle  aliquote  e alla
          disciplina  delle  detrazioni  e  delle deduzioni). - 1. Al
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate le
          seguenti modificazioni:
                   a) (omissis);
                   b) (omissis);
                   c) all'art. 11, comma 1, concernente le aliquote e
          gli   scaglioni  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
          fisiche:
                     1) la lettera a), relativa al primo scaglione di
          reddito, e' sostituita dalla seguente:
                   "a)  fino a lire 20.000.000 ........ 18 per cento;
          ;
                     2)  la lettera b), relativa al secondo scaglione
          di reddito, e' sostituita dalla seguente:
                   "b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000
          .......  24  per  cento, per l'anno 2001, 23 per cento, per
          l'anno 2002, e 22 per cento, a decorrere dall'anno 2003; ;
                     3) nella lettera c), relativa al terzo scaglione
          di  reddito,  le  parole:  "33,5  per cento sono sostituite
          dalle seguenti: "32 per cento a decorrere dall'anno 2001 ;
                     4)   nella   lettera   d),  relativa  al  quarto
          scaglione  di  reddito,  le  parole:  "39,5  per cento sono
          sostituite  dalle seguenti: "39 per cento, per l'anno 2001,
          38,5  per  cento,  per  l'anno  2002,  e  38  per  cento, a
          decorrere dall'anno 2003 ;
                     5)   nella   lettera   e),  relativa  al  quinto
          scaglione  di  reddito,  le  parole:  "45,5  per cento sono
          sostituite  dalle seguenti: "45 per cento, per l'anno 2001,
          44,5  per  cento,  per  l'anno  2002,  e  44  per  cento, a
          decorrere dall'anno 2003 ;
                   d) - i). (Omissis).
                 2. - 10. (Omissis).".