Art. 2.
              Organizzazione, durata, norme di accesso
  2.1. Il  corso  di specializzazione ha la durata di 5 anni. Ciascun
anno  di corso prevede indicativamente 300 ore di didattica formale e
seminariali  ed inoltre attivita' di tirocinio guidate, da effettuare
frequentando strutture nefrologiche universitarie ed ospedaliere sino
a  raggiungere  l'orario  annuo complessivo previsto per il personale
medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.
  2.2. Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento
della Scuola:
    a) strutture dell'Ateneo di Palermo:
      1)  l'Istituto  di  clinica  medica e malattie cardiovascolari,
Universita'  degli  studi  di  Palermo:  unita' operativa di medicina
interna,    nefrologia   ed   ipertensione   ed   i   laboratori   di
chimica-clinica, RIA, HPLC, ELISA ed immunologia;
      2)  Dipartimento  di  chirurgia  generale,  urgenza e trapianti
d'organo: unita' operativa di chirurgia generale e trapianti d'organo
ed organi artificiali;
      3)   Istituto   di  materie  urologiche:  unita'  operativa  di
urologia;
      4)  Istituto  di  radiologia: servizio di radiologia e medicina
nucleare;
    b) strutture ospedaliere convenzionate:
      1)   azienda  a  rilievo  nazionale  ad  alta  specializzazione
Ospedale  civico,  Ospedale  Di  Cristina  e  Maurizio Ascoli: unita'
operativa nefrologia pediatrica;
    2)  azienda  ospedaliera  O.  Melacrino - F. Bianchi - Morelli di
Reggio  Calabria  e  centro  di  fisiologia  clinica  del CNR: unita'
operativa di nefrologia, dialisi, trapianto ed ipertensione.
  Le  strutture ospedaliere convenzionate rispondono nel loro insieme
a  requisiti  di  idoneita'  per  disponibilita'  di  attrezzature  e
dotazioni  strumentali,  per tipologie di servizi e delle prestazioni
eseguite,  secondo  gli  standards  stabiliti con le procedure di cui
all'art.  7  del decreto legislativo n. 257/1991 (vedi tabella B). Le
predette   strutture   con   universitarie  sono  individuate  con  i
protocolli  d'intesa  di  cui allo stesso art. 6, comma 3 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  La didattica formale viene svolta nelle strutture universitarie del
complesso didattico del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo.
  L'addestramento   pratico,   compreso  il  tirocinio  nella  misura
stabilita   dalla  normativa  comunitaria,  avviene  nelle  strutture
universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, secondo i piani
di  studio  e  di addestramento professionalizzante, programmati anno
per anno dal consiglio della Scuola.
  2.3. Tenendo  presenti  i  criteri generali per la regolamentazione
degli  accessi  di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990
ed   in   base   alle  risorse  ed  alle  strutture  ed  attrezzature
disponibili,  la Scuola e' in grado di accettare un numero massimo di
iscritti determinato in 6 per ciascun anno di corso, per un totale di
30 specializzandi.
  2.4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola
coloro  che  siano  in possesso della laurea in medicina e chirurgia,
che  abbiano  conseguito  l'abilitazione  alla  professione di medico
chirurgo  prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno. Sono
altresi'  ammessi  al concorso coloro che siano in possesso di titolo
di   studio   conseguito  presso  universita'  straniere  e  ritenuto
equipollente dalle autorita' accademiche italiane.
  2.5. Il  concorso  all'ammissione  al 1o anno della Scuola avverra'
secondo le norme stabilite nell'art. 2.5 del decreto pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 139 del 17 giugno 1997.