Art. 2, Modalita' di applicazione degli studi di settore) 1. In via sperimentale, i compensi e i ricavi nonche' gli indici di coerenza economica, risultanti dall'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto, sono utilizzati come criteri selettivi per la scelta delle posizioni da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie. I contribuenti che dichiarano compensi o ricavi di ammontare non inferiore a quello risultante dai predetti studi di settore non sono assoggettabili ad accertamento in base all'art. 10 della legge della legge 8 maggio 1998, n. 146, sulla base dei maggiori compensi o ricavi determinati a seguito della revisione degli studi stessi.