Art. 2. Il presente decreto ha validita' fino a quando la regione Lazio non adottera' le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91, e puo' essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.