Art. 2.
  Il presente decreto ha validita' fino a quando la regione Lazio non
adottera'  le  determinazioni  di  competenza  ai sensi dell'art. 16,
comma  1, della legge 1 aprile 1999, n. 91, e puo' essere revocato in
qualsiasi  momento  qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i
presupposti che ne hanno consentito il rilascio.