Art. 2.
                      Limiti massimi di residui
  1.   Sui   e   nei  prodotti  di  origine  vegetale,  compresi  gli
ortofrutticoli,  sui  e  nei  cereali  e  su  e  negli altri prodotti
vegetali  sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive
dei  prodotti  fitosanitari  di cui all'allegato 1, il quale modifica
l'allegato  2  del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000,
come modificato e integrato dai decreti del Ministro della sanita' 10
luglio  2000,  3 gennaio 2001, 2 maggio 2001, 8 giugno 2001, 6 agosto
2001 e 20 novembre 2001.
  2.  Sui  e  nei  prodotti  di origine animale sono ammessi i limiti
massimi  di  residui  di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di
cui  all'allegato  2,  il  quale integra l'allegato 3 del decreto del
Ministro  della  sanita'  19 maggio 2000, come modificato e integrato
dai  decreti  del  Ministro  della  sanita' 10 luglio 2000, 3 gennaio
2001, 2 maggio 2001, 8 giugno 2001, 6 agosto 2001 e 20 novembre 2001.