Art. 2. L'organismo iscritto "Agricontrol S.r.l." non puo' modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualita', le procedure di controllo cosi' come presentate e esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorita' nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.