Art. 2. Modalita' di accettazione delle scommesse 1. La facolta' di cui all'art. 1 e' subordinata alla stipula con lo scommettitore di apposito contratto, univocamente numerato nell'ambito della concessione, che acquista efficacia con l'apertura di un conto personale intestato allo scommettitore medesimo. Il contratto reca l'informativa per il trattamento dei dati personali e indica specifiche modalita' per l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare per la raccolta e la conservazione dei dati acquisiti mediante apparati telefonici o telematici e per la gestione del conto personale, ed al principio di proporzionalita' di cui all'art. 9 della stessa legge. Lo schema tipo dei contratti e' prodotto all'Amministrazione finanziaria per i controlli relativi alla loro conformita' al contenuto del presente decreto e della direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze di cui costituisce attuazione. 2. Il concessionario, quale unico responsabile della corretta rispondenza della scommessa alla richiesta dello scommettitore e dell'esattezza del relativo importo, nonche' dell'intera procedura, trasmette la richiesta della scommessa telefonica o telematica ai sistemi nazionali di totalizzazione e registrazione. 3. Le scommesse telefoniche o telematiche sono considerate valide e regolarmente accettate solo dopo la loro acquisizione, registrazione e documentazione presso i sistemi di totalizzazione e registrazione nazionali che provvedono a numerarle univocamente rilevando anche l'identificativo del concessionario e il numero del contratto. 4. Il concessionario provvede, in luogo della stampa della ricevuta, all'immediato aggiornamento del conto personale dello scommettitore mediante registrazione della scommessa completa di tutti i suoi caratteri identificativi, nonche' alla comunicazione allo scommettitore dell'avvenuta accettazione, mediante l'indicazione del numero assegnato alla stessa dal sistema. 5. Il concessionario, titolare del trattamento dei dati personali, utilizza i dati trattati in applicazione del presente decreto per esclusive finalita' di gestione delle scommesse e adotta misure idonee a preservare e tutelare la riservatezza dello scommettitore. Il concessionario fornisce, a titolo gratuito, i servizi occorrenti per l'accettazione delle scommesse e la gestione dei conti. 6. Le disposizioni in materia di protezione dei dati personali stabilite dal presente decreto si applicano all'accettazione telefonica e telematica delle scommesse ippiche prevista dal decreto ministeriale 15 giugno 2000.