Art. 2.
  l.  La  presente  autorizzazione  ha  validita' triennale a partire
dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
  2.  Nel  caso  di  accertata inadeguatezza delle capacita' tecniche
dell'organismo  autorizzato, la presente autorizzazione viene sospesa
con   effetto   immediato,   dandosi  luogo  al  controllo  di  tutta
l'attivita' certificativa fino a quel momento effettuata.
  3.  Nei  casi di particolare gravita', si procede alla revoca della
presente autorizzazione.
  4.  Gli  estremi  delle  certificazioni  rilasciate  sono riportati
nell'apposito   registro   vidimato   dall'ispettorato   tecnico  del
Ministero delle attivita' produttive.
  5.  Tutti  gli  atti  relativi all'attivita' di certificazione, ivi
compresi  i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo
non  inferiore  a  cinque  anni.  L'Ispettorato tecnico del Ministero
delle  attivita'  produttive  ed  il  Ministero  del  lavoro  e delle
politiche  sociali  si  riservano  la  verifica  della permanenza dei
requisiti per la certificazione.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 giugno 2002

                                           Il direttore generale
                                         per lo sviluppo produttivo
                                              e la competitività
                                                    Visconti
Il direttore generale per la tutela
  delle condizioni di lavoro
            Onelli