Art. 2. Informativa di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) della delibera n. 36/02/CONS 1. L'informativa di cui all'art. 10 della legge n. 675/1996 e 1, comma 3, lettera b) della delibera n. 36/02/CONS deve inoltre fornire in modo chiaro informazioni circa: a) le finalita' degli elenchi, in qualunque forma essi siano realizzati; b) le possibilita' di utilizzo dei dati contenuti negli elenchi basate su funzioni di ricerca incorporate nelle versioni elettroniche degli elenchi stessi e sui risultati conseguibili; c) la facolta' di esprimere un consenso libero, differenziato e revocabile, nonche' di formulare alcune richieste, nei termini di seguito indicati all'art. 3; d) informazioni sulla possibilita' che gli elenchi consultabili da chiunque possano essere oggetto di cessione a terzi, in conformita' alla legge e per usi non incompatibili con le finalita' per le quali i dati sono stati raccolti. 2. Nel caso di portabilita' del numero, l'operatore recipient provvede a fornire, all'atto della sottoscrizione del contratto, l'informativa di cui al precedente comma 1 agli abbonati "portati" da altre reti.