Art. 2.
Informativa  di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) della delibera n.
                             36/02/CONS

  1.  L'informativa  di  cui all'art. 10 della legge n. 675/1996 e 1,
comma 3, lettera b) della delibera n. 36/02/CONS deve inoltre fornire
in modo chiaro informazioni circa:
    a) le  finalita'  degli  elenchi,  in  qualunque forma essi siano
realizzati;
    b) le  possibilita'  di utilizzo dei dati contenuti negli elenchi
basate su funzioni di ricerca incorporate nelle versioni elettroniche
degli elenchi stessi e sui risultati conseguibili;
    c) la  facolta'  di esprimere un consenso libero, differenziato e
revocabile,  nonche'  di  formulare  alcune richieste, nei termini di
seguito indicati all'art. 3;
    d) informazioni  sulla  possibilita' che gli elenchi consultabili
da   chiunque   possano  essere  oggetto  di  cessione  a  terzi,  in
conformita'  alla  legge e per usi non incompatibili con le finalita'
per le quali i dati sono stati raccolti.
  2.  Nel  caso  di  portabilita'  del  numero, l'operatore recipient
provvede  a  fornire,  all'atto  della  sottoscrizione del contratto,
l'informativa di cui al precedente comma 1 agli abbonati "portati" da
altre reti.