Art. 2. Ciascuna universita' dispone l'ammissione alle scuole per le attivita' di cui all'art. 1 in base ad una graduatoria determinata secondo criteri indicati nel bando, nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto e nel rispetto della indicazione di priorita' di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 20 febbraio 2002. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 luglio 2002 Il Ministro: Moratti