Art. 2.
                         Risorse finanziarie

    Per  il  finanziamento  di  progetti  di  ricerca sui temi di cui
all'art. l il Ministero delle politiche agricole e forestali destina,
per  un triennio, l'importo di Euro 4.338.237,95 (lire 8.400.000.000)
con  i  fondi  stanziati  sul cap. 7742, di cui fino ad un massimo di
Euro 464.811,21  (lire 900.000.000), riservati a soddisfare gli oneri
derivanti    dal   coordinamento   generale   e   dalle   misure   di
accompagnamento  per  la realizzazione dei progetti, che comprendono:
il  monitoraggio  interno  del Programma, le spese per la valutazione
delle  sostanze  impiegate nella trasformazione dei prodotti agricoli
biologici  di  cui  al  Reg.  CEE  2092/91  All.  VI  (A,  B e C), la
formazione  e  aggiornamento  dei  ricercatori  e  la valutazione dei
risultati di ricerca, dell'efficacia delle attivita' di trasferimento
degli stessi, la loro divulgazione e la promozione delle innovazioni.