Art. 2. Risorse finanziarie Per il finanziamento di progetti di ricerca sui temi di cui all'art. l il Ministero delle politiche agricole e forestali destina, per un triennio, l'importo di Euro 4.338.237,95 (lire 8.400.000.000) con i fondi stanziati sul cap. 7742, di cui fino ad un massimo di Euro 464.811,21 (lire 900.000.000), riservati a soddisfare gli oneri derivanti dal coordinamento generale e dalle misure di accompagnamento per la realizzazione dei progetti, che comprendono: il monitoraggio interno del Programma, le spese per la valutazione delle sostanze impiegate nella trasformazione dei prodotti agricoli biologici di cui al Reg. CEE 2092/91 All. VI (A, B e C), la formazione e aggiornamento dei ricercatori e la valutazione dei risultati di ricerca, dell'efficacia delle attivita' di trasferimento degli stessi, la loro divulgazione e la promozione delle innovazioni.