Art. 2.
  A  decorrere  dal  periodo di paga in corso al mese successivo alla
pubblicazione  del  presente decreto, i compensi convenzionali di cui
all'articolo  precedente  sono  assunti  quale  base imponibile per i
rapporti   di   cooperazione   fra   volontari   e  cooperanti  e  le
organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'art.
28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.