Art. 2. A decorrere dal periodo di paga in corso al mese successivo alla pubblicazione del presente decreto, i compensi convenzionali di cui all'articolo precedente sono assunti quale base imponibile per i rapporti di cooperazione fra volontari e cooperanti e le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.