Art. 2. 1. Ciascuna universita' dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito, riferita sia agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 sia agli studenti non comunitari residenti all'estero, nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 luglio 2003 Il Ministro: Moratti