Art. 2.
  1. Ciascuna universita' dispone l'ammissione degli studenti in base
alla  graduatoria  di merito, riferita sia agli studenti comunitari e
non  comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n.
189/2002  sia  agli studenti non comunitari residenti all'estero, nei
limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 2 luglio 2003
                                                 Il Ministro: Moratti