Art. 2.

  1.  I  soggetti  che  intendono  porre in commercio, a partire gia'
dalla  vendemmia 2003, il vino a denominazione di origine controllata
e  garantita  «Fiano  di  Avellino» provenienti da vigneti non ancora
iscritti  ma  aventi  base  ampelografica  conforme alle disposizioni
dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai
competenti organi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art.
15  della legge 10 febbraio 1992, n. 164 - la denuncia dei rispettivi
terreni  vitati  ai  fini  dell'iscrizione  provvisoria  dei medesimi
all'apposito  albo, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto.
  2.  I  vigneti  gia'  iscritti  all'albo  dei  vigneti  del  vino a
denominazione  di  origine  controllata  «Fiano  di  Avellino» devono
intendersi   iscritti   al   nuovo   albo  dei  vigneti  del  vino  a
denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino».
  3.  Ai  soli  fini dell'iscrizione di cui ai commi precedenti ed in
deroga  a  quanto  esposto  nel  precedente  art.  1, le disposizioni
concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.