Art. 2. 1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2003, il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» provenienti da vigneti non ancora iscritti ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione provvisoria dei medesimi all'apposito albo, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. 2. I vigneti gia' iscritti all'albo dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata «Fiano di Avellino» devono intendersi iscritti al nuovo albo dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino». 3. Ai soli fini dell'iscrizione di cui ai commi precedenti ed in deroga a quanto esposto nel precedente art. 1, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.