Art. 2.
  Le  operazioni  di trapianto di rene debbono essere eseguite presso
le  due  sale  operatorie  della  chirurgia  pediatrica ovvero presso
quelle  del  gruppo  operatorio  ubicato  al  primo  piano  del nuovo
quartiere operatorio, degli Ospedali riuniti dell'Azienda ospedaliera
di Bergamo.