Art. 2. Termine relativo alla partecipazione militare italiana all'operazione internazionale in Iraq 1. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione internazionale in Iraq. 2. Per la finalita' prevista dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 209.017.084 (( per l'anno 2004. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219: «Art. 6 (Invio in Iraq di un contingente militare). - 1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 232.451.241 per l'invio di un contingente di personale militare in Iraq, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza per gli interventi umanitari, favorirne la realizzazione e concorrere al processo di stabilizzazione del Paese.».