Art. 2.
       Termine relativo alla partecipazione militare italiana
                all'operazione internazionale in Iraq
  1. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo
6, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  1° agosto  2003,  n. 219, relativo alla
partecipazione di personale militare all'operazione internazionale in
Iraq.
  2.  Per  la finalita' prevista dal presente articolo e' autorizzata
la spesa di euro 209.017.084 (( per l'anno 2004. ))
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 6 del decreto-legge
          10 luglio  2003,  n.  165,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 1° agosto 2003, n. 219:
              «Art.  6  (Invio in Iraq di un contingente militare). -
          1.  E'  autorizzata,  fino al 31 dicembre 2003, la spesa di
          euro 232.451.241 per l'invio di un contingente di personale
          militare  in  Iraq,  al  fine  di  garantire  le necessarie
          condizioni  di  sicurezza  per  gli  interventi  umanitari,
          favorirne  la  realizzazione  e  concorrere  al processo di
          stabilizzazione del Paese.».