Art. 2. 1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva nuarimol, elencati nell'allegato 1 al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 1° aprile 2004. 2. La decorrenza del 1° aprile 2004, cosi' come le successive disposizioni del presente decreto in materia di smaltimento delle scorte, si applicano anche ai prodotti fitosanitari, elencati nell'allegato 2 al presente decreto, revocati per effetto del decreto dirigenziale 31 dicembre 2003 che ha disposto il ritiro dal mercato dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non hanno richiesto la riclassificazione di cui al decreto legislativo 13 marzo 2003, n. 65.