Art. 2.
    1.  Il Ministero della salute adotta, entro il 30 settembre 2004,
i   provvedimenti   amministrativi   necessari   ad   adeguare   alle
disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in
commercio  di  prodotti  fitosanitari  contenenti  le sostanze attive
indicate nell'art. 1.
    2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1, i titolari di autorizzazioni
provvisorie  di  prodotti  fitosanitari contenenti le sostanze attive
mesosulfuron,  propoxycarbazone  e  zoxamide, presentano al Ministero
della salute, entro il 30 giugno 2004, in alternativa:
      a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
      b) l'autorizzazione  rilasciata da altro titolare per l'accesso
al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato
II del citato decreto.
    3.   In   assenza  dei  provvedimenti  di  cui  al  comma  1,  le
autorizzazioni  all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
contenenti   le  sostanze  attive  mesosulfuron,  propoxycarbazone  e
zoxamide non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma
2,  del  presente  decreto  si  intendono  revocate  a  decorrere dal
1° ottobre 2004.
    4.  I  titolari  delle  autorizzazioni  provvisorie  di  prodotti
fitosanitari  contenenti  mesosulfuron,  propoxycarbazone  e zoxamide
come  unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze attive che
risultano  gia'  inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE,
presentano  al  Ministero della salute entro il 30 novembre 2004, per
ogni  prodotto  fitosanitario,  un  fascicolo  conforme  ai requisiti
dell'allegato III del citato decreto legislativo. Tali autorizzazioni
saranno  adeguate  o  revocate entro il 31 agosto 2005, a conclusione
dell'esame  effettuato  in  applicazione dei principi uniformi di cui
all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.