Art. 2.
  Le  imprese  ammissibili  alle agevolazioni, selezionate sulla base
della  posizione  in graduatoria nel limite delle risorse disponibili
di  cui  all'art.  7,  comma  5,  del  decreto  7 agosto 2003, devono
presentare  ai  gestori  concessionari,  entro  sessanta giorni dalla
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana,   pena  decadenza,  i  programmi  di  sviluppo
precompetitivo definitivi.