Art. 2. Le imprese ammissibili alle agevolazioni, selezionate sulla base della posizione in graduatoria nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 7, comma 5, del decreto 7 agosto 2003, devono presentare ai gestori concessionari, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena decadenza, i programmi di sviluppo precompetitivo definitivi.