Art. 2. 1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2004, di cui all'art. 1, e' versato dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea nonche' dalle imprese di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese estere operanti nel territorio della Repubblica, entro il 31 luglio 2004, al netto della rata di acconto versata entro il 31 gennaio 2004, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1999.