Art. 2.
  1.  Il  contributo di vigilanza per l'anno 2004, di cui all'art. 1,
e'   versato   dalle  imprese  di  assicurazione  nazionali  e  dalle
rappresentanze  di  imprese  con  sede  in  un  Paese  terzo rispetto
all'Unione  europea  nonche' dalle imprese di riassicurazione e dalle
rappresentanze  di  imprese  estere  operanti  nel  territorio  della
Repubblica,  entro  il 31 luglio 2004, al netto della rata di acconto
versata  entro il 31 gennaio 2004, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del
decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1999.