Art. 2.
     Composizione e compiti del comitato strategico di indirizzo
  1.  Il  comitato strategico di indirizzo e' presieduto dal Ministro
della salute o da un suo delegato ed e' composto da:
    1) il  coordinatore  degli  assessori  regionali alla sanita' con
funzioni di vicepresidente;
    2) due   assessori   regionali   alla   sanita',   nominati   dal
coordinamento delle regioni;
    3) il   direttore   della   protezione  civile  con  funzioni  di
vicepresidente;
    4) il direttore della direzione operativa del Centro;
    5) il presidente dell'Istituto superiore di sanita';
    6) il presidente del Consiglio superiore di sanita';
    7) il  presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza sul lavoro;
    8) due membri nominati dal Ministro della salute.
  2.  Partecipano  alle riunioni del comitato strategico di indirizzo
il  capo del Dipartimento della comunicazione e della prevenzione, il
direttore  generale  della  prevenzione,  il direttore generale della
comunicazione   e  delle  relazioni  istituzionali  ed  il  direttore
generale  della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e
dei   principi  etici  di  sistema;  possono  inoltre  partecipare  i
direttori  delle  direzioni  generali  del  Ministero della salute di
volta in volta competenti per la materia trattata e altre persone, se
invitate dal presidente.
  3.  Il  comitato  strategico puo' utilizzare quale supporto esperti
nominati dal Ministro e dalle regioni.
  4. Il comitato strategico di indirizzo svolge le seguenti funzioni:
    1) approva  il  programma annuale predisposto dal direttore della
direzione operativa, sentito il comitato scientifico permanente ed il
comitato tecnico;
    2) approva i progetti della direzione operativa preparati insieme
al  comitato  scientifico permanente e/o ai sottocomitati scientifici
di progetto a termine;
    3) approva le convenzioni ed i relativi piani finanziari;
    4) definisce le priorita' di intervento e i piani di azione;
    5) effettua il controllo della loro attuazione ed efficacia;
    6) definisce  le  linee  generali  sulla  comunicazione  e  della
formazione specifica.
  5.  E'  strumentale  al  comitato  strategico di indirizzo una sala
operativa  presso  la  direzione generale della comunicazione e delle
relazioni  istituzionali del Ministero della salute, collegata con le
strutture  competenti  regionali,  nazionali  ed  internazionali, con
compiti  di  raccolta rapida di informazioni, collegamenti operativi,
rapporti con gli organi di informazione e con il cittadino, dotata di
tecniche    audiovisive   e   di   collegamento   telematico   e   di
rappresentazione   dinamica   e   grafica  dei  fenomeni  su  cui  si
interviene.