Art. 2.
                Definizioni e fattori di conversione

  1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di
cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
  2.   I  risparmi  di  combustibili  sono  conteggiati  in  base  ai
rispettivi  poteri calorifici inferiori, espressi in GJ, tenuto conto
che 1 tep = 41,860 GJ. I poteri calorifici inferiori dei combustibili
vengono  stabiliti  dall'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas
nell'ambito delle linee guida di cui all'art. 5, comma 6.
  3.  La  conversione  dei  kWh  in  tep viene effettuata utilizzando
l'equivalenza  1  kWh  =  0,22x10(elevato)-3 tep per il primo anno di
applicazione  del presente decreto. Il fattore di conversione dei kWh
in  tep puo' essere aggiornato dall'Autorita' per l'energia elettrica
e  il  gas  sulla  base  dei miglioramenti di efficienza conseguibili
nelle tecnologie di generazione termoelettrica, al fine di promuovere
l'efficienza e la concorrenza.
  4.   Per   energia   elettrica   complessivamente  distribuita  sul
territorio  nazionale  si  intende  la  somma  dell'energia elettrica
trasportata  ai  clienti  finali,  a  tutti i livelli di tensione, da
tutti   i  soggetti  aventi  diritto  ad  esercitare  l'attivita'  di
distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo  16 marzo  1999,  n.  79, ivi inclusi gli autoconsumi dei
medesimi soggetti.
  5.  Per energia elettrica distribuita da un distributore si intende
l'energia  elettrica  trasportata  a  tutti  i livelli di tensione ai
clienti  finali  connessi alla rete dello stesso distributore, avente
diritto  ad  esercitare  l'attivita'  di  distribuzione  dell'energia
elettrica ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, ivi inclusi gli autoconsumi del distributore medesimo.