Art. 2.
  1.  Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1,
nell'esercizio  dei  poteri  di deroga di cui all'art. 13 del decreto
legislativo  2 febbraio  2001,  n.  31,  le  autorita' regionali sono
tenute,  in  relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare
il  valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita'
possibile.
  2.  Entro  il  termine  massimo  previsto  dal presente decreto, le
autorita'  d'ambito adottano tutte le misure possibili e necessarie a
garantire   il   ripristino   della  qualita'  delle  acque  erogate,
modulando,  ove  necessario,  il  programma  degli  interventi di cui
all'art.  11,  comma  3  della  legge  n.  36  del 1994, che e' parte
integrante del Piano d'ambito.
  3.  La  regione  garantisce  che  il  gestore  attui  i  correttivi
gestionali  di  competenza, in conformita' alle misure adottate dalle
autorita'  d'ambito,  necessari  al  ripristino  della qualita' delle
acque.