Art. 2.
  Il  termine  per  l'inizio dei lavori degli interventi ricadenti in
ciascun   piano   operativo  regionale  non  potra'  comunque  essere
superiore   a   tredici  mesi  decorrenti  dalla  data  del  relativo
provvedimento regionale di rimodulazione di cui all'art. 1.
    Roma, 15 settembre 2004
                                           Il vice Ministro: Martinat