Art. 2.

                          Soggetti politici

  1.  Ai  fini  del  presente  Capo  I,  in  applicazione della legge
22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:
    I)  nel  periodo  intercorrente  tra  la data di convocazione dei
comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
      a) le  forze  politiche che costituiscono un autonomo gruppo in
almeno un ramo del Parlamento nazionale;
      b)  le  forze  politiche, diverse da quelle di cui alla lettera
a),  che  siano  presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento
europeo;
    II)  nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature  e  quella  di  chiusura  della  campagna  elettorale, le
coalizioni  o  le  liste  che  abbiano  presentato  un  candidato che
concorre all'elezione nel collegio uninominale.