Art. 2. Soggetti politici 1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici: I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature: a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo; II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le coalizioni o le liste che abbiano presentato un candidato che concorre all'elezione nel collegio uninominale.