Art. 2. Criteri e limiti per le assunzioni di personale nelle amministrazioni comunali 1. Per l'anno 2004, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni comunali, ai sensi dell'art. 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le classi demografiche sono le seguenti: oltre 100.000 abitanti; da 20.000 a 99.999 abitanti; fino a 19.999 abitanti. 2. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda corrispondente al 48 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal comma 60 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (allegata tabella A). Detti enti, nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono nella scelta della tipologia e della distribuzione di personale da assumere, in relazione a specifici fabbisogni ed esigenze, tenendo conto dei profili professionali del personale da assumere e dell'essenzialita' dei servizi da garantire. 3. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti possono, in alternativa alle modalita' di cui al precedente comma 2, procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un numero di unita' pari al 48 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal comma 60 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (allegata tabella A). 4. I comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un numero di unita' pari al 50 per cento, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal comma 60 dell'art. 3 della legge n. 350/2003 (allegata tabella A), delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003 moltiplicato per i valori numerici attribuiti ai seguenti parametri: a) classe demografica: enti con popolazione fino a 14.999 abitanti - parametro 1,15; enti con popolazione da 15.000 a 24.999 abitanti - parametro 1,05; enti con popolazione da 25.000 a 49,999 abitanti - parametro 1,00; enti con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti - parametro 0,80; b) incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti accertata nell'ultimo consuntivo approvato nel corso del 2000. Inferiore o uguale al 32% - parametro 1,15; Superiore al 32% - parametro 0,85; c) tipologia di servizi: servizi di polizia municipale - parametro 1,50; servizi sociali, scolastici ed assistenziali - parametro 1,20; servizi tecnici ed ambientali - parametro 1,10; servizi amministrativi, contabili e di vigilanza - parametro 1,00; servizi culturali e sportivi - parametro 0,90; altri servizi - parametro 0,70. 5. Ai fini del calcolo per la determinazione delle unita' di personale da assumere nell'anno 2004 e' consentito agli enti l'arrotondamento per eccesso. 6. I comuni con popolazione da 20.000 a 100.000 abitanti non possono, comunque, assumere a tempo indeterminato un numero di dipendenti superiore al 50 per cento, ovvero al 20 per cento, nei casi previsti dal comma 60 dell'art. 3 della legge n. 350/2003 (allegata tabella A), delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2003, anche se dal calcolo di cui al comma 3 dovessero risultare percentuali superiori. 7. I comuni con popolazione fino a 19.999 abitanti, fermo restando l'applicazione dei parametri previsti dal comma 4, sono esclusi dai limiti di cui al precedente comma 6. 8. Ai comuni il cui turn over relativo all'anno 2003 sia pari a zero o ad una unita' e' consentita comunque l'assunzione di una unita'.