Art. 2.
           Criteri e limiti per le assunzioni di personale
                   nelle amministrazioni comunali
  1.  Per  l'anno  2004,  per  le  assunzioni  di  personale  a tempo
indeterminato  nelle  amministrazioni comunali, ai sensi dell'art. 3,
comma   60,   della   legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  le  classi
demografiche sono le seguenti:
    oltre 100.000 abitanti;
    da 20.000 a 99.999 abitanti;
    fino a 19.999 abitanti.
  2.  I  comuni  con popolazione superiore a 100.000 abitanti possono
procedere  ad  assunzioni  di  personale  a tempo indeterminato entro
percentuali   non   superiori  ai  limiti  della  spesa  annua  lorda
corrispondente   al  48  per  cento  delle  cessazioni  dal  servizio
verificatesi  nel  corso  dell'anno  2003, ovvero al 20 per cento nei
casi  previsti dal comma 60 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350 (allegata tabella A).
  Detti   enti,  nel  rispetto  della  programmazione  triennale  dei
fabbisogni  di  cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
procedono  nella  scelta  della  tipologia  e  della distribuzione di
personale  da  assumere,  in  relazione  a  specifici  fabbisogni  ed
esigenze,  tenendo  conto  dei profili professionali del personale da
assumere e dell'essenzialita' dei servizi da garantire.
  3.  I  comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti possono,
in alternativa alle modalita' di cui al precedente comma 2, procedere
ad  assunzioni  di personale a tempo indeterminato entro un numero di
unita'   pari   al   48  per  cento  delle  cessazioni  dal  servizio
verificatesi  nel  corso  dell'anno  2003, ovvero al 20 per cento nei
casi  previsti dal comma 60 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350 (allegata tabella A).
  4.  I  comuni  con  popolazione  fino  a  100.000 abitanti, possono
procedere  ad  assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un
numero  di  unita'  pari  al 50 per cento, ovvero al 20 per cento nei
casi  previsti  dal  comma  60  dell'art.  3  della legge n. 350/2003
(allegata  tabella A), delle cessazioni dal servizio verificatesi nel
corso dell'anno 2003 moltiplicato per i valori numerici attribuiti ai
seguenti parametri:
    a) classe demografica:
      enti con popolazione fino a 14.999 abitanti - parametro 1,15;
      enti  con  popolazione  da 15.000 a 24.999 abitanti - parametro
1,05;
      enti  con  popolazione  da 25.000 a 49,999 abitanti - parametro
1,00;
      enti  con  popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti - parametro
0,80;
    b) incidenza  della  spesa  del  personale sulle entrate correnti
accertata nell'ultimo consuntivo approvato nel corso del 2000.
      Inferiore o uguale al 32% - parametro 1,15;
      Superiore al 32% - parametro 0,85;
    c) tipologia di servizi:
      servizi di polizia municipale - parametro 1,50;
      servizi sociali, scolastici ed assistenziali - parametro 1,20;
      servizi tecnici ed ambientali - parametro 1,10;
      servizi  amministrativi,  contabili  e di vigilanza - parametro
1,00;
      servizi culturali e sportivi - parametro 0,90;
      altri servizi - parametro 0,70.
  5.  Ai  fini  del  calcolo  per  la  determinazione delle unita' di
personale   da  assumere  nell'anno  2004  e'  consentito  agli  enti
l'arrotondamento per eccesso.
  6.  I  comuni  con  popolazione  da  20.000  a 100.000 abitanti non
possono,  comunque,  assumere  a  tempo  indeterminato  un  numero di
dipendenti  superiore  al  50  per cento, ovvero al 20 per cento, nei
casi  previsti  dal  comma  60  dell'art.  3  della legge n. 350/2003
(allegata  tabella  A),  delle  cessazioni  dal servizio verificatesi
nell'anno  2003,  anche  se  dal  calcolo di cui al comma 3 dovessero
risultare percentuali superiori.
  7.  I comuni con popolazione fino a 19.999 abitanti, fermo restando
l'applicazione  dei  parametri previsti dal comma 4, sono esclusi dai
limiti di cui al precedente comma 6.
  8.  Ai  comuni  il  cui turn over relativo all'anno 2003 sia pari a
zero  o  ad  una  unita'  e'  consentita comunque l'assunzione di una
unita'.