Art. 2. Procedura 1. Il lavoratore che intende avvalersi dell'incentivo al posticipo del pensionamento di cui al presente decreto deve darne comunicazione formale alla sede territoriale del proprio Istituto previdenziale ed al proprio datore di lavoro, per lettera, fax o e-mail, utilizzando il modello di cui all'allegato 1. 2. L'Istituto previdenziale provvede ad inviare al datore di lavoro la certificazione di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 243 del 2004, attestante il raggiungimento dei requisiti pensionistici di anzianita' di cui all'art. 1, comma 12 della predetta legge, entro trenta giorni dalla richiesta o dall'acquisizione della documentazione integrativa necessaria. 3. Il datore di lavoro, acquisite la comunicazione e la certificazione di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 243 del 2004, effettua gli adempimenti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e procede all'eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche gia' versate per periodi successivi alle decorrenze di cui al predetto comma 2, provvedendo a corrispondere al lavoratore le somme relative alla contribuzione recuperata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 ottobre 2004 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 77