Art. 2. Gli istituti che intendono ottenere il riconoscimento ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, delle sedi principali, nonche' delle eventuali sedi periferiche, devono produrre, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, apposita istanza da indirizzare, in duplice copia, tramite raccomandata a.r. al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Direzione generale per l'universita' - Uff. VI, piazza Kennedy n. 20 - 00144 Roma. La predetta istanza, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale o dal gestore dell'istituto stesso, va proposta per l'intero corso legale degli studi, in carta da bollo secondo le norme vigenti in materia, con dichiarazione ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che quanto dichiarato, nonche' tutta la documentazione allegata, corrisponde a verita'. Nell'istanza deve essere indicato il numero massimo degli allievi che si chiede di ammettere al primo anno di corso, tenuto conto in particolare delle strutture e dei docenti di cui l'istituto dispone, nonche' delle convenzioni stipulate per lo svolgimento del tirocinio. Fatti salvi i riconoscimenti gia' intervenuti, il numero delle sedi periferiche non puo' essere supenore a due.