(Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'- art. 2)
 
 
                               Art. 2. 
 
  La debolezza di costituzione grave. 
  Quella meno grave, trascorso il periodo della rivedibilita'. 
  Il giudizio di inabilita' permanente sara' dato  dopo  osservazione
in ospedale militare. 
  Avvertenze: Per giudicare della debolezza di costituzione il perito
dovra' sempre tener conto di un complesso di caratteri esteriori che,
pur non costituendo per loro stessi una  malattia,  rappresentano  un
indice di alterazioni non manifeste  o  una  predisposizione  morbosa
dell'organismo che lo rendono poco adatto a sopportare le fatiche e i
disagi del servizio militare. 
  I principali di questi caratteri sono: il pallore del viso e  delle
mucose visibili, la flaccidezza della cute  e  la  sollevabilita'  di
essa in larghe pieghe, lo scarso sviluppo e la ipotonia muscolare, la
deficienza dei caratteri sessuali, la lunghezza e la sottigliezza del
collo, le scapole alate, l'appiattimento del  torace,  la  sua  forma
cilindrica e l'infossamento di esso in corrispondenza  delle  regioni
sottoclaveari,  le  membra  lunghe,   grosse   alle   estremita'   ed
assottigliate in corrispondenza delle  diafisi,  ecc.  Quando  questi
caratteri siano nella massima  parte  evidenti,  non  si  esitera'  a
pronunciare un giudizio  di  inabilita'  permanente.  Nei  casi  meno
evidenti il giudizio dovra' essere avvalorato dai fattori  principali
che valgono a determinare l'indice di robustezza dell'organismo ed il
suo tipo bio-morfologico. 
  A tal uopo si dovra' dare particolare importanza  all'ampiezza  del
perimetro toracico che sara' valutata non solo in cifra  assoluta  ma
anche in rapporto con la statura e che in ogni modo puo' di  per  se'
sola costituire causa di inabilita' al servizio quando sia al disotto
del limite minimo di 81 cm., anche se risultino poco  spiccati  altri
esponenti di debolezza di costituzione. Il  perimetro  toracico  deve
pertanto raggiungere gli 81 cm. e saranno  senz'altro  riformati  gli
inscritti la cui perimetria toracica non oltrepassi i 78 cm.  Saranno
invece dichiarati rivedibili quelli il cui perimetro toracico  superi
i cm. 78 ma non raggiunga i cm. 81. 
I l perito, quindi, nel formulare i suoi  giudizi  si  atterra'  alle
norme riassunte alla tabella seguente: 
 
            Perimetro toracico richiesto in relazione 
                   alla statura ed al peso 
 
 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
 
 
  Il fattore peso dev'essere valutato  in  cifra  assoluta  solamente
quando il perimetro toracico raggiunga il valore minimo stabilito per
la idoneita'. 
  Per prendere con la maggiore  esattezza  possibile  la  misura  del
perimetro toracico, l'individuo deve stare dritto in piedi col  corpo
eretto, le braccia pendenti ai lati del corpo, le spalle bene  aperte
e portate all'indietro, per fare addossare bene le scapole alla cassa
toracica. 
  Il nastro misuratore deve essere applicato esattamente  orizzontale
intorno al torace, a livello delle areole mammarie, in modo  che  col
suo margine superiore tocchi la  base  dei  capezzoli.  Sara'  tenuto
moderatamente teso, in maniera che, passando a guisa di  ponte  sulla
doccia vertebrale, sia in contatto con la superficie cutanea di tutto
il restante ambito toracico, senza esercitare sui  tessuti  manifesta
compressione. I due capi si riuniranno sullo sterno, sovrapponendosi. 
  La misura deve essere presa nella pausa respiratoria,  nel  momento
cioe' in cui si passa dalla massima riduzione espiratoria  all'inizio
della espansione inspiratoria, tenendo il nastro a posto per un tempo
sufficiente a calcolare diversi atti respiratori successivi. 
  Il presente articolo va applicato solo agli inscritti di leva e  ai
militari di nuova leva nella visita  che  subiscono  al  loro  arrivo
presso le sedi di reclutamento; giacche' nei  militari  in  corso  di
servizio la deficienza di perimetro toracico  deve  essere  messa  in
rapporto  con  fatti   morbosi   debilitanti,   che   devono   essere
identificati nella loro natura e grado  e  sui  quali  dovra'  essere
fondato un eventuale giudizio medico-legale. 
  NB.: Le suddette norme  potranno  essere  modificate  con  semplice
determinazione ministeriale.