Art. 2.
                          (Sanzioni penali)

  Chiunque   promuove   od   organizza   sotto   qualsiasi  forma  la
ricostituzione  del  disciolto partito fascista a norma dell'articolo
precedente e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.
  La  stessa  pena,  si  applica  ai  dirigenti  dell'associazione  o
movimento;  chiunque  vi partecipa e' punito con la reclusione fino a
due anni.
  Se  l'associazione  o  il movimento assume, in tutto o in parte, il
carattere  di  organizzazione  armata o paramilitare ovvero fa uso di
mezzi   violenti   di   lotta,   i  promotori,  i  dirigenti,  e  gli
organizzatori sono puniti con la reclusione da cinque a dodici anni e
i partecipanti con la reclusione da uno a tre anni.
  Fermo  il disposto dell'art. 29, comma primo, del Codice penale, la
condanna  dei  promotori, degli organizzatori o dei dirigenti importa
in  ogni  caso  la  privazione  dei  diritti  e degli uffici indicati
nell'art.  28,  comma secondo, numeri 1 e 2, del Codice penale per un
periodo  di  cinque anni. La condanna dei partecipanti importa per lo
stesso  periodo  di  cinque  anni  la privazione dei diritti previsti
dall'art. 28, comma secondo, n. 1, del Codice penale.