Art. 2. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione e Protocollo suddetti, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 agosto 1955 GRONCHI SEGNI - MARTINO - MORO Visto, il Guardasigilli: MORO