(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 2)
                  Art. 2. (Art. 3 del Testo Unico) 
                      FUORI DEI CENTRI ABITATI 

 
  Gli obblighi, i divieti e le limitazioni, di  carattere  temporaneo
permanente, relativi alla  circolazione  fuori  dei  centri  abitati,
disposti ai sensi dell'art. 3 del Testo Unico, dagli Enti proprietari
delle strade per il controllo e la regolazione del traffico sono resi
di pubblica conoscenza attraverso i segnali stradali, oppure, in caso
di urgente necessita', dagli agenti del traffico. 
  Per i  divieti  e  gli  obblighi  che  hanno  valore  solamente  in
determinati giorni della settimana  (come  divieti  di  transito  per
talune categorie di  veicoli)  i  prescritti  segnali  devono  essere
integrati da appositi pannelli complementari previsti dall'art. 26. 
  Ciascun Ente deve  conservare  in  atti  il  provvedimento  che  ha
motivato l'apposizione di ciascun segnale.