Art. 2.
                           Classificazione

  1.  La  valutazione  delle  caratteristiche  e  delle  prestazioni,
nonche'  la classificazione degli estintori portatili di incendio, si
effettua  secondo quanto specificato nella norma UNI EN3/7:2004, o da
altra  norma  tecnica  a  questa  equivalente  adottata da un ente di
normazione nazionale di un Paese del'Unione europea ovvero contraente
l'accordo SEE.
  2.  L'Area protezione attiva della Direzione centrale prevenzione e
sicurezza  tecnica  del  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento dei
vigili  del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - cura
gli  adempimenti  di  cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 5, comma 2,
del decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985, predisponendo la
modulistica occorrente per il rilascio del certificato di prova.