Art. 2.
                 Ripartizione ed utilizzo del fondo

  1.  Il  fondo  di  cui  all'art.  1  del  presente decreto e' cosi'
ripartito:
    a) una  quota,  pari  al 50% del medesimo, corrispondente ad euro
2.500.000,  e'  ripartita  in parti uguali a favore di ciascun comune
beneficiario;
    b) la restante quota, anch'essa corrispondente ad euro 2.500.000,
e'  ripartita rapportando direttamente l'importo della sottodotazione
di  ciascun  ente,  maggiorato  secondo le percentuali indicate nella
tabella che segue, alla quota di fondo da ripartire.

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      Livelli di       |                     |
    sottodotazione     |dalla media di fascia|    di appartenenza
=====================================================================
                       |                     |    percentuale di
Da                     |A                    |     maggiorazione
---------------------------------------------------------------------
0%                     |5%                   |          5%
---------------------------------------------------------------------
5%                     |10%                  |          10%
---------------------------------------------------------------------
10%                    |15%                  |          15%
---------------------------------------------------------------------
15%                    |20%                  |          20%
---------------------------------------------------------------------
20%                    |32%                  |          40%

  2.  I  fondi  assegnati  a ciascun ente, in attuazione del comma 1,
sono  utilizzati  con  l'assunzione  nell'esercizio  2005  di impegni
contabili  per  le  finalita'  di  cui  all'art.  1 ed assicurando il
rispetto  dell'art.  72  della  legge  27 dicembre 2002 e del decreto
legislativo  31 marzo  1998,  n.  123,  qualora i comuni destinino le
risorse per incentivare interventi realizzati dalle imprese.