Art. 2. Ripartizione ed utilizzo del fondo 1. Il fondo di cui all'art. 1 del presente decreto e' cosi' ripartito: a) una quota, pari al 50% del medesimo, corrispondente ad euro 2.500.000, e' ripartita in parti uguali a favore di ciascun comune beneficiario; b) la restante quota, anch'essa corrispondente ad euro 2.500.000, e' ripartita rapportando direttamente l'importo della sottodotazione di ciascun ente, maggiorato secondo le percentuali indicate nella tabella che segue, alla quota di fondo da ripartire. ===================================================================== Livelli di | | sottodotazione |dalla media di fascia| di appartenenza ===================================================================== | | percentuale di Da |A | maggiorazione --------------------------------------------------------------------- 0% |5% | 5% --------------------------------------------------------------------- 5% |10% | 10% --------------------------------------------------------------------- 10% |15% | 15% --------------------------------------------------------------------- 15% |20% | 20% --------------------------------------------------------------------- 20% |32% | 40% 2. I fondi assegnati a ciascun ente, in attuazione del comma 1, sono utilizzati con l'assunzione nell'esercizio 2005 di impegni contabili per le finalita' di cui all'art. 1 ed assicurando il rispetto dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, qualora i comuni destinino le risorse per incentivare interventi realizzati dalle imprese.