Art. 2.
             Modifica alla legge 29 maggio 1982, n. 297
  1. All'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, dopo il comma
4 e' inserito il seguente:
  «4-bis.  L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in
cui  datore di lavoro sia un'impresa, avente attivita' sul territorio
di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro
Stato   membro   ed   in  tale  Stato  sottoposta  ad  una  procedura
concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto
la sua attivita' in Italia.».
 
          Nota all'art. 2:
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 29 maggio
          1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e
          norme  in  materia pensionistica. Pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  31  maggio  1982,  n.  147)  come modificato dal
          presente decreto:
              «Art.  2  (Fondo di garanzia). - 1. E' istituito presso
          l'Istituto  nazionale della previdenza sociale il «Fondo di
          garanzia  per il trattamento di fine rapporto» con lo scopo
          di  sostituirsi  al  datore di lavoro in caso di insolvenza
          del   medesimo   nel  pagamento  del  trattamento  di  fine
          rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile, spettante
          ai lavoratori o loro aventi diritto.
              2.  Trascorsi  quindici giorni dal deposito dello stato
          passivo,  reso  esecutivo  ai  sensi dell'art. 97 del regio
          decreto  16 marzo 1942, n. 67, ovvero dopo la pubblicazione
          della sentenza di cui all'art. 99 dello stesso decreto, per
          il  caso  siano  state  proposte opposizioni o impugnazioni
          riguardanti  il  suo  credito,  ovvero  dalla pubblicazione
          della  sentenza  di omologazione del concordato preventivo,
          il  lavoratore  o  i suoi aventi diritto possono ottenere a
          domanda  il  pagamento, a carico del fondo, del trattamento
          di   fine   rapporto  di  lavoro  e  dei  relativi  crediti
          accessori,  previa  detrazione  delle  somme  eventualmente
          corrisposte.
              3.  Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di
          lavoro di cui all'art. 101 del regio decreto 16 marzo 1942,
          n.  267,  la domanda di cui al comma precedente puo' essere
          presentata  dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo
          la  sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale
          contestazione del curatore fallimentare.
              4.  Ove  l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta
          amministrativa  la domanda puo' essere presentata trascorsi
          quindici  giorni  dal  deposito dello stato passivo, di cui
          all'art.  209  del  regio  decreto  16 marzo  1942, n. 267,
          ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni
          riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide
          su di esse.
              4-bis.  L'intervento  del Fondo di garanzia opera anche
          nel  caso  in  cui  datore di lavoro sia un'impresa, avente
          attivita'  sul  territorio  di  almeno  due  Stati  membri,
          costituita  secondo  il diritto di un altro Stato membro ed
          in  tale  Stato  sottoposta ad una procedura concorsuale, a
          condizione  che  il dipendente abbia abitualmente svolto la
          sua attivita' in Italia.
              5.  Qualora  il  datore  di  lavoro,  non soggetto alle
          disposizioni  del  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non
          adempia,  in  caso  di  risoluzione del rapporto di lavoro,
          alla  corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in
          misura  parziale,  il  lavoratore  o  i suoi aventi diritto
          possono  chiedere  al fondo il pagamento del trattamento di
          fine   rapporto,  sempreche',  a  seguito  dell'esperimento
          dell'esecuzione  forzata  per  la realizzazione del credito
          relativo  a  detto  trattamento,  le  garanzie patrimoniali
          siano  risultate  in  tutto  o  in  parte insufficienti. Il
          fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il
          pagamento del trattamento insoluto.
              6.  Quanto  previsto  nei  commi  precedenti si applica
          soltanto  nei  casi  in  cui la risoluzione del rapporto di
          lavoro  e  la  procedura  concorsuale  od  esecutiva  siano
          intervenute  successivamente  all'entrata  in  vigore della
          presente legge.
              7.  I  pagamenti  di  cui  al  secondo, terzo, quarto e
          quinto  comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo
          entro  60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il fondo
          e'  surrogato  di  diritto  al  lavoratore o ai suoi aventi
          causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di
          lavoro  ai  sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice
          civile per le somme da esso pagate.
              8. Il fondo, per le cui entrate ed uscite e' tenuta una
          contabilita'  separata  nella  gestione  dell'assicurazione
          obbligatoria contro la disoccupazione, e' alimentato con un
          contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per
          cento  della retribuzione di cui all'art. 12 della legge 30
          aprile  1969,  n.  153,  a decorrere dal periodo di paga in
          corso  al  1° luglio 1982. Per tale contributo si osservano
          le  stesse  disposizioni  vigenti  per  l'accertamento e la
          riscossione  dei  contributi  dovuti  al Fondo pensioni dei
          lavoratori  dipendenti.  Le  disponibilita'  del  fondo  di
          garanzia  non possono in alcun modo essere utilizzate al di
          fuori  della  finalita'  istituzionale del fondo stesso. Al
          fine  di  assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota
          contributiva  puo'  essere  modificata, in diminuzione o in
          aumento,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          sentito  il  consiglio  di amministrazione dell'INPS, sulla
          base  delle  risultanze  del  bilancio consuntivo del fondo
          medesimo.
              9.  Il  datore  di  lavoro  deve  integrare  le denunce
          previste   dall'art.  4,  primo  comma,  del  decreto-legge
          6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazione, nella
          legge  4 agosto  1978,  n.  467, con l'indicazione dei dati
          necessari   all'applicazione   delle  norme  contenute  nel
          presente     articolo    nonche'    dei    dati    relativi
          all'accantonamento   effettuato   nell'anno  precedente  ed
          all'accantonamento  complessivo  risultante  a  credito del
          lavoratore. Si applicano altresi' le disposizioni di cui ai
          commi  secondo,  terzo  e  quarto  dell'art. 4 del predetto
          decreto-legge.  Le  disposizioni  del presente comma non si
          applicano al rapporto di lavoro domestico.
              10.  Per  i  giornalisti  e  per i dirigenti di aziende
          industriali,  il  fondo  di  garanzia per il trattamento di
          fine  rapporto  e'  gestito, rispettivamente, dall'Istituto
          nazionale  di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni
          Amendola»  e  dall'Istituto  nazionale  di previdenza per i
          dirigenti di aziende industriali.».