Art. 2.
Modifica alla legge 29 maggio 1982, n. 297
1. All'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, dopo il comma
4 e' inserito il seguente:
«4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in
cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attivita' sul territorio
di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro
Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura
concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto
la sua attivita' in Italia.».
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 29 maggio
1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e
norme in materia pensionistica. Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 maggio 1982, n. 147) come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2 (Fondo di garanzia). - 1. E' istituito presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale il «Fondo di
garanzia per il trattamento di fine rapporto» con lo scopo
di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza
del medesimo nel pagamento del trattamento di fine
rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile, spettante
ai lavoratori o loro aventi diritto.
2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato
passivo, reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 67, ovvero dopo la pubblicazione
della sentenza di cui all'art. 99 dello stesso decreto, per
il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni
riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione
della sentenza di omologazione del concordato preventivo,
il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a
domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento
di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti
accessori, previa detrazione delle somme eventualmente
corrisposte.
3. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di
lavoro di cui all'art. 101 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, la domanda di cui al comma precedente puo' essere
presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo
la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale
contestazione del curatore fallimentare.
4. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta
amministrativa la domanda puo' essere presentata trascorsi
quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui
all'art. 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni
riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide
su di esse.
4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche
nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente
attivita' sul territorio di almeno due Stati membri,
costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed
in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a
condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la
sua attivita' in Italia.
5. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle
disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non
adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro,
alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in
misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto
possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di
fine rapporto, sempreche', a seguito dell'esperimento
dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito
relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali
siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il
fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il
pagamento del trattamento insoluto.
6. Quanto previsto nei commi precedenti si applica
soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di
lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano
intervenute successivamente all'entrata in vigore della
presente legge.
7. I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e
quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo
entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il fondo
e' surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi
causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di
lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice
civile per le somme da esso pagate.
8. Il fondo, per le cui entrate ed uscite e' tenuta una
contabilita' separata nella gestione dell'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione, e' alimentato con un
contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per
cento della retribuzione di cui all'art. 12 della legge 30
aprile 1969, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in
corso al 1° luglio 1982. Per tale contributo si osservano
le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la
riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei
lavoratori dipendenti. Le disponibilita' del fondo di
garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di
fuori della finalita' istituzionale del fondo stesso. Al
fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota
contributiva puo' essere modificata, in diminuzione o in
aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla
base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo
medesimo.
9. Il datore di lavoro deve integrare le denunce
previste dall'art. 4, primo comma, del decreto-legge
6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazione, nella
legge 4 agosto 1978, n. 467, con l'indicazione dei dati
necessari all'applicazione delle norme contenute nel
presente articolo nonche' dei dati relativi
all'accantonamento effettuato nell'anno precedente ed
all'accantonamento complessivo risultante a credito del
lavoratore. Si applicano altresi' le disposizioni di cui ai
commi secondo, terzo e quarto dell'art. 4 del predetto
decreto-legge. Le disposizioni del presente comma non si
applicano al rapporto di lavoro domestico.
10. Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende
industriali, il fondo di garanzia per il trattamento di
fine rapporto e' gestito, rispettivamente, dall'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni
Amendola» e dall'Istituto nazionale di previdenza per i
dirigenti di aziende industriali.».