Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile
in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra
forma materiale concernente:
1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria,
l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali,
compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversita'
biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi
geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi
elementi;
2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le
radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli
scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono
incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);
3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le
disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi
ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonche'
le attivita' che incidono o possono incidere sugli elementi e sui
fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le
attivita' finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi
economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attivita' di cui
al numero 3);
6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la
contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita
umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per
quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui
al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui
ai punti 2) e 3);
b) «autorita' pubblica»: le amministrazioni pubbliche statali,
regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici
ed i concessionari di pubblici servizi, nonche' ogni persona fisica o
giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche
ambientali o eserciti responsabilita' amministrative sotto il
controllo di un organismo pubblico;
c) «informazione detenuta da un'autorita' pubblica»:
l'informazione ambientale in possesso di una autorita' pubblica in
quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta da
persona fisica o giuridica per suo conto;
d) «richiedente»: la persona fisica o l'ente che chiede
l'informazione ambientale;
e) «pubblico»: una o piu' persone, fisiche o giuridiche, e le
associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone fisiche o
giuridiche.