Art. 2.

  Le   concessioni   per   i   minerali   definiti  al  comma  quarto
dell'articolo  197  del Trattato della Comunita' europea dell'energia
atomica, approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, sono accordate
con  le  norme  fissate  dal  regio  decreto 29 luglio 1927, n. 1443,
sentito il Consiglio superiore delle miniere.
  Del  Consiglio  superiore  delle miniere fa parte un rappresentante
del  Comitato  nazionale  per l'energia nucleare nominato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del  Ministro  per
l'industria  e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per la
energia nucleare.