Art. 2. Riscossioni affidate nel corso del contratto Gli agenti della riscossione, quando ne siano richiesti dall'intendente di finanza, devono nella rispettiva competenza provvedere senza mutamento dell'aggio alla riscossione di entrate dello Stato delle quali sia autorizzata per legge la riscossione a cura degli agenti medesimi secondo le disposizioni del presente testo unico. L'applicazione delle norme del Titolo X del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 deve essere prevista per legge.