(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 2)
                               Art. 2. 
            Riscossioni affidate nel corso del contratto 

 
  Gli  agenti  della   riscossione,   quando   ne   siano   richiesti
dall'intendente  di  finanza,  devono  nella  rispettiva   competenza
provvedere senza mutamento dell'aggio  alla  riscossione  di  entrate
dello Stato delle quali sia autorizzata per legge  la  riscossione  a
cura degli agenti medesimi secondo le disposizioni del presente testo
unico. 
  L'applicazione delle norme del Titolo X del testo unico 29  gennaio
1958, n. 645 deve essere prevista per legge.