Art. 2.

  I  Comuni  gia  compresi  negli  elenchi,  di  cui al secondo comma
dell'articolo  8  della  legge 17 agosto 1942, n. 1150, approvati con
decreto  ministeriale  prima  dell'entrata  in  vigore della presente
legge, provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del piano
regolatore  generale  entro  sei mesi, trascorsi i quali si applicano
nel  loro  confronti  le  disposizioni dell'articolo 1 della presente
legge.