Art. 2.
  Fondi per il sovvenzionamento delle attivita' liriche e musicali

  Per  il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo, sono
stanziati  annualmente in appositi capitoli dello stato di previsione
della  spesa  del Ministero del turismo e dello spettacolo, a partire
dall'esercizio finanziario 1967:
    a)  un  fondo  di  lire 12 miliardi da erogare in contributi agli
enti ed istituzioni di cui al successivo art. 6;
    b)  un fondo da erogare in sovvenzioni a favore di manifestazioni
liriche,  concertistiche,  corali e di balletto da svolgere in Italia
ed  all'estero  e  di  altre iniziative intese all'incremento ed alla
diffusione delle attivita' musicali. Tale fondo e' costituito:
      dal 60% dell'aliquota del 6,17% sui proventi del canone base di
lire  420  per  abbonamenti  alle  radioaudizioni circolari, prevista
dall'art. 4 del regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 327, convertito
nella  legge  6  giugno  1935,  n.  1142,  e  dall'art.  2  del regio
decreto-legge  16  giugno  1938,  n.  1547, convertito nella legge 18
gennaio 1939, n. 423;
      dal  60% dell'aliquota del 2% dei proventi lordi della societa'
RAI-Radiotelevisione    italiana,   prevista   dall'art.   21   della
convenzione  approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26
gennaio  1952,  n.  180,  modificato  dall'art.  2  della convenzione
approvata  con decreto de Presidente della Repubblica 19 luglio 1960,
n. 1034;
      dai  2/3  dell'aliquota  del  6%  dei  diritti  erariali  sugli
spettacoli  di qualsiasi genere e sulle scommesse al netto dell'aggio
spettante  alla  Societa'  italiana  autori  ed editori, prevista dal
decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62.
  Il  fondo  di cui alla lettera a) del presente articolo puo' essere
oggetto di revisione biennale, in relazione alle accertate necessita'
di  sviluppo  degli  enti e delle istituzioni indicate nel successivo
art.  6,  nonche'  alle  esigenze  di  eventuali  nuovi  enti  lirici
riconosciuti per legge.
  Non  meno del 25 per cento del fondo annuale di cui alla lettera b)
del  presente  articolo  e'  assegnato ai teatri di tradizione e alle
istituzioni  concertistico-orchestrali  di cui al successivo art. 28.
Tale percentuale sara' adeguata, con apposito provvedimento, ogni due
anni in rapporto all'aumento dei costi e all'eventuale riconoscimento
di  altri  teatri e di istituzioni concertistico-orchestrali ai sensi
dell'art. 28.
  A  partire  dall'anno  finanziario 1968, l'aliquota del 6 per cento
dei  diritti  erariali  sui pubblici spettacoli, prevista dal decreto
legislativo  20 febbraio 1948, n. 62, e l'aliquota del 6,17 per cento
sui  canoni  di abbonamento alle radioaudizioni, prevista dall'art. 4
del regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 327 e dall'art. 2 del regio
decreto-legge  16 giugno 1938, n. 1547, da destinare al finanziamento
delle  manifestazioni  teatrali  e musicali, verranno ragguagliate al
gettito  dei  rispettivi  proventi conseguito nel penultimo esercizio
precedente a quello di competenza.