Art. 2. Ambito del trattamento dei dati 1. L'Amministrazione del Senato procede, nei limiti delle disposizioni di cui al presente regolamento, al trattamento dei dati personali attinenti: a) ai Senatori in carica o cessati dal mandato, e ai loro familiari; b) ai dipendenti in servizio o in quiescenza e ai loro familiari; c) ai soggetti che partecipano a procedure di reclutamento o, comunque, di selezione del personale, indette dall'Amministrazione; d) ai soggetti che effettuano nei confronti dell'Amministrazione prestazioni di lavoro dipendente, prestazioni coordinate e continuative ovvero occasionali, nonche' ai dipendenti di soggetti che forniscono prestazioni o servizi all'Amministrazione; e) ai soggetti che, anche in forma associata, instaurino in qualsiasi altra forma rapporti con l'Amministrazione del Senato.