Art. 2.
  1.   Per   l'attuazione  degli  interventi  di  cui  alla  presente
ordinanza,  che  sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica
utilita',   il   Commissario   delegato,   ove   non   sia  possibile
l'utilizzazione   delle   strutture   pubbliche,   puo'  affidare  la
progettazione  a  liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti,
delle deroghe di cui all'art. 5.
  2.  Il  Commissario  delegato puo', ove ritenuto necessario, indire
conferenze  dei  servizi,  entro sette giorni dall'acquisizione della
disponibilita'  dei  progetti.  Qualora alla conferenza di servizi il
rappresentante  di un'amministrazione invitata risulti assente, o non
dotato  di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza e' comunque
legittimata   a  deliberare.  Il  dissenso  manifestato  in  sede  di
conferenza  di  servizi  deve  essere  motivato  e  recare, a pena di
inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al
fine   dell'assenso.   In  caso  di  motivato  dissenso  espresso  da
un'amministrazione      preposta      alla     tutela     ambientale,
paesaggistico-territoriale,  del  patrimonio storico-artistico o alla
tutela  della  salute e della pubblica incolumita', la determinazione
e'  subordinata,  in  deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge
7 agosto  1990,  n.  241,  come  sostituito  dall'art. 11 della legge
11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente o della
Giunta   regionale,  secondo  che  il  dissenso  sia  stato  espresso
dall'Amministrazione statale o dall'Amministrazione regionale, che si
pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.
  3.  I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che
si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza
di  servizi  di  cui  al  comma  precedente,  in  deroga all'art. 17,
comma 24,  della  legge  15 maggio  1997,  n. 127, devono essere resi
dalle  amministrazioni  competenti entro sette giorni dalla richiesta
e,   qualora   entro  tale  termine  non  siano  resi,  si  intendono
inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
  4.  Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni
delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi
di  cui  alla  presente  ordinanza, il Commissario delegato una volta
emesso  il  decreto  di  occupazione  d'urgenza, prescindendo da ogni
altro adempimento, provvede alla redazione dello stato di consistenza
e  del  verbale  d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola
presenza di due testimoni.
  5.  Per  gli  interventi  e  per  le opere da realizzarsi in ambiti
territoriali  in  cui siano gia' in corso di attuazione interventi ed
opere  connessi,  o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui
alla  presente  ordinanza,  il  Commissario  delegato  puo' procedere
all'unificazione  complessiva  delle attivita', per la cui attuazione
coordinata e' autorizzato, ove necessario, il ricorso alle deroghe di
cui all'art. 5, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate
agli originari interventi ed opere.