Art. 2.

  Nei  casi  in  cui  il  matrimonio  sia  stato  celebrato  con rito
religioso  e  regolarmente  trascritto,  il giudice, quando, esperito
inutilmente  il  tentativo di conciliazione di cui al successivo art.
4,  accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non
puo'  essere  mantenuta  o  ricostituita per l'esistenza di una delle
cause previste dall'articolo 3, pronuncia la cessazione degli effetti
civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio.